COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 024 STAGIONE SPORTIVA 2009/10

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

024 STAGIONE SPORTIVA 2009/10 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Quercegrossa avverso alle squalifiche degli allenatori Bartoli Stefano fino al 31/12/2009 e Gianneschi Fulvio fino al 23/12/2009 (C.U. n. 20 dell'8/10/2009)

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Quercegrossa, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati, con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro esterno disputato, in data 4/10/2009, contro la Società ospitante La Sorba Casciano.

Il G.S. motivava così le proprie decisioni:

Bartoli Stefano fino al 31/12/2009

Già squalificato sino al 16.10.2009 dalla tribuna incitava i propri giocatori al gioco violento, ed inoltre in diverse e distinte circostanze, offendeva il D.G.

Gianneschi Fulvio fino al 23/12/2009

Allontanato per aver offeso il D.G., alla notifica reiterava le offese. Di poi, in diverse e distinte occasioni, offendeva l'arbitro.”

La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che il dirigente allenatore Sig. Bartoli (già precedentemente squalificato) non avrebbe assolutamente incitato al gioco violento richiamando semplicemente i giocatori in campo affinché dimostrassero un maggior impegno agonistico. I termini utilizzati sarebbero comunque stati “del tutto ortodossi” e l'unica frase fuori dal comune utilizzata (“dagli una tirata d'orecchi”) sarebbe stata diretta ad un giocatore avversario per sottolinearne la scorrettezza e non certo per incitare alla violenza.

Le offese personali rivolte al D.G. sarebbero potute arrivare dalla tifoseria che era posizionata a fianco del tesserato il quale sarebbe stato riconosciuto solo grazie alle risposte fornite da alcuni giocatori del Quercegrossa espressamente interrogati sull'identità del tifoso.

Il continuo movimento del Bartoli, confuso tra la tifoseria ed alcune persone vestite in divisa sociale, avrebbe indotto in errore l'ufficiale di gara.

Alla difesa appare poi inverosimile che in una partita di tale intensità ( 4 reti, due espulsi, quattro sostituzioni ed alcuni ammoniti) l'arbitro abbia avuto modo di identificare il presunto responsabile per poi dettagliarne le frasi nel rapporto di gara.

In merito poi alla squalifica dell'allenatore in seconda, Sig. Gianneschi Fulvio, una semplice reazione di stizza ad una decisione arbitrale (le braccia rivolte verso l'alto) sarebbe bastata al D.G. per adottare il provvedimento di espulsione.

Le richieste di spiegazioni non avrebbero avuto alcun esito ed il dirigente si sarebbe allontanato dal campo dicendo solo: “Non ho fatto niente!”.

Anche la frase riportata dall'arbitro, non essendo attribuibile al Sig. Gianneschi, potrebbe essere stata pronunciata da un tifoso che si trovava nei pressi e le altre ingiurie, contenute nel rapporto di gara e provenienti dagli spalti, potrebbero essere attribuite ad una tifoseria esasperata da alcune decisioni ritenute ingiuste.

Conclude pertanto per una riduzione di entrambe le squalifiche.

All'udienza del 6 novembre 2009 il rappresentante della Società Quercegrossa - previa lettura del supplemento di gara raccolto e depositato in atti - insisteva nel reclamo evidenziando che la frase di protesta del Sig. Gianneschi, uomo non uso ad utilizzare espressioni volgari, non era certamente rivolta al D.G..

Confermava inoltre che il Sig. Bartoli sarebbe stato identificato solo alla fine della gara (tramite l'aiuto di alcuni giocatori) perché assolutamente non conosciuto dall'arbitro come erroneamente descritto nel rapporto di gara.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Il rapporto di gara ed il suo allegato (debitamente firmato), cui le Carte Federali tributano fede privilegiata nel procedimento sportivo, contiene le singole frasi offensive pronunciate sia dal Bartoli che dal Gianneschi completamente diverse rispetto a quelle ipotizzate dalla difesa.

Il quadro descritto dall'arbitro è preciso e coerente ed isola le specifiche violazioni correttamente riportate, in parte motiva, dal giudice di primo grado nell’applicazione delle sanzioni impugnate.

Appaiono invece prive di pregio le difese proposte, tese a negare ovvero ridimensionare quanto accuratamente descritto nel rapporto di gara; l’arbitro, inoltre, nel supplemento, ne conferma i contenuti sottolineando ulteriormente la reiterazione delle condotte e la precisa indicazione dei singoli responsabili.

Specifica, in tema di identificazione del Bartoli: “lo stesso era da me conosciuto in quanto avevo arbitrato la società Quercegrossa alla fine della scorsa stagione” per poi andare a dettagliare le singole frasi antisportive pronunciate dallo stesso allenatore che certamente non possono in alcun modo apparire “ortodosse”.

I fatti dedotti segnalano intollerabili eccessi verbali che esulano - specie per il Bartoli che istigava i suoi giocatori alla violenza – da qualsiasi principio di correttezza e lealtà.

Occorre ricordare che la carica d’allenatore onera il soggetto di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità da parte di un allenatore, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica ampiamente la squalifica comminata al Bartoli.

La comparazione tra le condotte dei due soggetti impone invece una riduzione della sanzione per il Gianneschi che, sebbene abbia utilizzato espressioni offensive nei confronti del D.G. (reiterando le medesime), non ha comunque mai dimostrato l'antisportività evidenziata dall'altro tesserato.

p.q.m.

La C.D.T., in parziale riforma della decisione del G.S. ridetermina la sanzione inflitta all'allenatore Gianneschi Fulvio fino al 22/11/2009 anziché fino al 23/12/2009.

Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

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