COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEG

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

030 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo della A.S.D. Antignano Banditella Calcio avverso la delibera con la quale il G.S.T. Toscana ha assegnato a detta Società la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 , nonché l’ammenda di € 60,00. (sessanta/00)

(C.U. n. 23/2009).

Il provvedimento disciplinare sopra evidenziato, assunto su reclamo della ASD Sporting 2000, è motivato dal G.S. per non avere la Società reclamante schierato, per l’intera durata della gara, due calciatori nati nel 1988, nonché per la trascrizione sulle liste di gara del nome di un calciatore in modo diverso da quello indicato all’atto del tesseramento.

Ciò avveniva nel corso dell’incontro A.S.D. Sporting 2000 / A.S.D. Antignano Banditella Calcio, disputato in data 13 settembre 2009 per il campionato di II categoria.

In ordine al primo provvedimento la reclamante sostiene di aver ottemperato alle disposizioni vigenti avendo effettuato una doppia sostituzione al 23° del II tempo, facendo subentrare al calciatore indossante la maglia n. 10, il calciatore con la maglia n. 14 e al calciatore con il n° 9 quello con la maglia recante n. 18.

La disposizione sopra richiamata è indicata alla pagina 2120 del C.U. 58/2009 che così recita: “SECONDA CATEGORIA

“… durante le gare ufficiali dei campionati della stagione sportiva 2009/20010 è reso obbligatorio l’impiego di giovani calciatori, scalando di un anno quelli previsti nella corrente stagione sportiva, come riepilogato nel seguente prospetto:

1 calciatore nato dal 1.1.87 in poi

2 calciatori nati dal 1.1.88 in poi.”

Nel corso della gara in esame queste le sostituzioni effettuate dalla ASD. Antignano Banditella quali risultano dal rapporto arbitrale.

Minuto di gara

giocatore n.

Posizione

anno nascita

23° II tempo

10

  Esce

  1988

23° II  “

14

  Entra

  1986

24° II  “

9

  Esce

  1985

24° II  “

18

  entra

  1989

30° II  “

6

  Esce

  1975

30° II  “

14

  Entra

  1986

La C.D., in ordine alle sostituzioni che interessano, rileva che il G.S. ha applicato regolarmente la norma sopraccitata risultando dal rapporto di gara che le sostituzioni indicate dalla Società nel gravame risultano effettuate la prima, al 23° mentre la seconda al 24° del II tempo.

Essendo trascorso tra le due sostituzioni un minuto, e non rinvenendo traccia sul rapporto di gara che non si era verificata alcuna interruzione del gioco, egli ha legittimamente dedotto che per quel lasso di tempo la squadra della ASD Antignano Banditella ha violato la norma sopraindicata, correttamente rilevando che è del tutto irrilevante la durata temporale della violazione.

In sede istruttoria la C.D. ha chiesto all’arbitro di precisare, con il supplemento di rapporto, se vi sia stata, tra il 23° ed il 24° del secondo tempo, continuità nello svolgimento della gara.

Il D.G. ha dichiarato, in sede di redazione del documento richiesto, che nel minuto trascorso tra la prima e la seconda sostituzione, il gioco, interrotto a causa di un fallo, non è stato ripreso, per cui la due sostituzioni risultano effettuate nell’ambito di un unico intervento.

In base a tale elemento, acquisito in questa sede, il disposto normativo in precedenza citato, risulta rispettato.

La C.D., rilevando che la decisione del G.S. è stata conseguenziale agli elementi in suo possesso, non può non biasimare il comportamento della Società Sporting 2000 che, pur essendo a conoscenza del reale svolgimento dei fatti ha causato, con il ricorso proposto l’inutile insorgere della vertenza.

L’esame degli atti peraltro consente al giudicante di mettere ancora una volta in rilievo la necessità, oltre che l’importanza, della redazione da parte degli arbitri di un esauriente rapporto di gara e del relativo supplemento.

Per quanto concerne la parte di reclamo relativo alla ammenda la C.D. rileva, dall’esame della documentazione acquisita, che l’erronea indicazione del nome di battesimo del calciatore è dovuto a mero errore di trascrizione sulla scheda, già corretto, per cui il reclamo è da accogliere anche sotto tale aspetto.

P.Q.M.

accoglie il reclamo per quanto riguarda l’esito della gara ristabilendo il risultato acquisito sul campo (Sporting 2000 – Antignano Banditella: 2 a 4), dichiarando nel contempo non dovuta l’ammenda.

Dispone il non addebito della tassa di reclamo.

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