COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 032 Stagione Sportiva 2009/10

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

032 Stagione Sportiva 2009/10 Reclamo Ponsacco Calcio Avverso Squalifica Fino Al 15\12\2009 Dell’allenatore Bizzarri Tiziano (C.U. N° 23 Del 15\10\2009)

Reclama il Ponsacco Calcio avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Territoriale Toscano con la seguente motivazione: “ A fine gara partecipava ad una rissa sul terreno di gioco. In tale occasione offendeva e minacciava l’allenatore avversario”.

La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, non nega i fatti ed in particolare le frasi attribuite al proprio allenatore, ma contesta che egli abbia partecipato ad una rissa, partendo proprio dalla definizione etimologica del termine, ponendo in rilievo come si debba sì analizzare i fatti così come vengono descritti dal D.G., ma dovrebbe anche essere valutato “il movente”.

La C.D. letti gli atti acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.

Da tale supplemento si evince che in effetti la cd. rissa avvenne tra alcuni atleti di ambo le squadre e che in tale frangente il signor Bizzarri non ebbe ad alzare le mani su alcuno, e, del resto tale circostanza non emergeva nemmeno dal primo rapporto di gara, se così fosse stato la sanzione sarebbe stata ben più severa, essendosi limitato l’allenatore a partecipare “verbalmente” essendo poi trattenuto da altri dirigenti.

Le offese profferite dal Bizzarri non vengono smentite nemmeno dalla reclamante né può essere ritenuta una attenuante il “movente” fornito in sede di reclamo, posto che è sicuramente onere dell’allenatore non già istigare col proprio comportamento scorretto ed ingiurioso i giocatori e alimentare la tensione, tanto più che nel caso di specie trattavasi di una gara del campionato allievi, laddove il comportamento degli adulti deve essere d’esempio per i ragazzi; in tal senso la gravità del comportamento del Bizzarri risulta di maggior rilievo.

La sanzione irrogata dal primo giudice risulta correttamente commisurata e va confermata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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