COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 28 del 12/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

017 stagione sportiva 2009 /010 Reclamo proposto dalla società Cecina Calcio a 5 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato:

·  Casagli Michele per 4 giornate;

·  Gani Laerte fino al 01/08/2010;

·  Micheletti Andrea per 3 gare;

·  Landi Francesco per 2 gare;

·  Del Mastro Vincenzo per 1 gara.

C.U. n° 18 del 01/10/2009.

Il Giudice Sportivo comminava le squalifiche in epigrafe con le seguenti motivazioni:

Casagli Michele: entrava indebitamente in campo protestando e offendendo l'arbitro; uscendo dal terreno di gioco incitava i propri compagni ad inveire nel confronti del D.G.

Gani Laerte: a fine gara colpiva la spalla del D.G. con uno sputo.

Micheletti Andrea: per condotta violenta verso un calciatore avversario.

Landi Francesco: a fine gara offendeva il D.G.

Del Mastro Vincenzo; squalifica per una gara.

Avverso tali provvedimenti proponeva reclamo la società.

Preliminarmente, in fase istruttoria, la Commissione Disciplinare rileva come le squalifiche ai tesserati Landi e Del Mastro non siano reclamabili in base alle Carte Federali, e pertanto non vengono prese in esame.

Relativamente al Micheletti, la stessa reclamante afferma che la squalifica “è sicuramente giusta”, venendo quindi a cessare sul nascere la materia del contendere relativamente a questa posizione.

Rimangono, pertanto, le sanzioni inflitte a Casagli Michele e a Gani Laerte.

In merito al Casagli, la società contesta la motivazione del D.G., negando tanto l'ingresso in campo quanto le offese.

Per quanto concerne il Gani, asserisce l'assoluta inesistenza del fatto.

Conclude con la richiesta di audizione personale, oltrechè della squadra e degli avversari..

Alla luce di tale richiesta, il Collegio ha provveduto a convocare la società per il giorno 16.10.2009 (è notorio che in questo tipo di procedimenti disciplinari non siano ammesse le testimonianze di terzi, come ad esempio i giocatori o la squadra avversaria). In questa sede i rappresentanti della reclamante insistono nel negare la responsabilità del Gami nello sputo, dichiarando che tale affermazione può essere suffragata solo dai calciatori della propria squadra e dagli avversari.

Conclusasi l'audizione, il Collegio procede a decidere, in camera di consiglio, sulla squalifica del Casagli, mentre per il Gami decide di convocare il Direttore di Gara per il 6 novembre 2009.

In merito al Casagli la C.D. ritiene che il reclamo non meriti accoglimento. Il rapporto di gara appare sufficientemente chiaro e la versione della società – tendente a minimizzare l'accaduto – non appare compatibile con gli atti di gara, né fornisce elementi determinanti per una diversa lettura dei fatti. Sull'entità della sanzione, questa appare congrua e in linea con fatti analoghi già decisi.

Alla successiva udienza del 6 novembre, il Collegio ha proceduto alla formale escussione dell'arbitro, il quale ha specificato l'atmosfera che si era creata lungo il tragitto dal campo agli spogliatoi, ed ha precisato di essere assolutamente sicuro nell'individuare il Gami quale autore dello sputo.

Ad avviso della Commissione, pertanto, il fatto è certo.

In merito alla congruità di questa sanzione, non si ravvedono margini di riduzione, poiché – come è noto – lo sputo all'arbitro viene mediamente punito con un anno di squalifica.

 

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo; dispone l'incameramento della tassa.

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