COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

039 stagione sportiva 2009/2010 .Reclamo della A.S.D. Ricortola “1972”- Scuola Calcio - avverso la delibera con la quale il G.S .di Massa ha assunto i seguenti provvedimenti:

- ammenda di € 50;

- inibizione ,fino al 22 novembre 2009 ,al dirigente Sarni Fabio Renato;

- squalifica ,fino al 22 novembre 2009 ,all’allenatore Forleo Gianluca;

- squalifica per cinque giornate al calciatore Nari Angelo.

(C.U .n .17/2009)

L’insieme dei provvedimenti sopra indicati viene impugnato dalla A.S.D .Ricortola 1972 con unico tempestivo reclamo con il quale si chiede ,previa audizione personale ,l’annullamento di tutte le sanzioni irrogate.

Alla odierna discussione si sono presentati ,muniti di delega rilasciata dal Presidente della Società ,i dirigenti Sarni Fabio Renato e Gariboldi Luigi dei quali solo l’ultimo viene ammesso in rappresentanza della Società essendo il Sarni ,come riportato in epigrafe ,dirigente inibito e come tale soggetto al disposto dell’art .19 ,c .2 ,lettere a) e b).

Il dirigente Gariboldi conferma le tesi e le richieste poste con il reclamo qui depositato ,in ordine alle quali la C.D .rileva quanto segue:

i provvedimenti assunti dal G.S .relativi all’ammenda ,alla inibizione del Dirigente ed alla squalifica dell’allenatore ,sono atti non impugnabili secondo quanto stabilito dall’art .45 ,comma 3 lettera d) per quanto si riferisce all’ammenda e alla lettera b) in ordine ai provvedimenti di inibizione e squalifica riferiti a dirigenti e tecnici.

In entrambi i casi il legislatore sportivo ha posto un tetto minimo utilizzando ,per l’ammenda la allocuzione “non superiore a € 50,00.” ,mentre con riferimento agli altri due provvedimenti ,viene usata l’espressione “fino a un mese “.

Detti provvedimenti risultano quindi impugnabili nel caso dell’ammenda per somme irrogate superiori a € 50,00 e per le specifiche inibizioni e squalifiche se inflitte oltre un mese.

L’unico provvedimento dell’atto di impugnazione da esaminare è quindi quello relativo alla squalifica inflitta al calciatore Nari.

Preliminarmente la C.D .deve ricordare al giovane calciatore (infraquattordicenne) che la Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport nell’affermare il diritto dei ragazzi di divertirsi e giocare ,il diritto di fare sport ,che il calcio è gioco per tutti e che il calcio è divertimento ,ricorda che è attraverso lo sport che i più giovani imparano l’importanza del lavoro di gruppo ,la disciplina ,il rispetto ,il fair play e le regole .

In questo ambito il comportamento tenuto dal Nari in occasione della gara Capezzano – Ricortola in data 18 ottobre 2009 ,valido per il Campionato Provinciale Giovanissimi è da sanzionare in modo adeguato allo svolgimento dei fatti ,che se ingiustificati ed ingiustificabili per un adulto .lo sono ancor di più per un giovanissimo.

Per quanto concerne l’esame di merito della questione ,gli atti di gara (rapporto e relativo supplemento) confermano la fondatezza della motivazione posta dal D.G .a base della decisione :” Espulso per aver offeso il D.G .dalla panchina ,dove si trovava dopo la sostituzione ,alla notifica si allontanava protestando e minacciava l’arbitro .Dopo il termine della gara reiterava le offese.”

Se risulta fondata la motivazione del provvedimento ,l’entità della sanzione irrogata non lo è da meno raffrontando questo Collegio il caso in esame con altri della stessa specie già oggetto di costanti giudicati .

P.Q.M.

la C.D .dichiara la parte di reclamo relativa alla ammenda di € 50,00 ,alla inibizione al Dirigente Sarni Fabio Renato per un mese ,alla squalifica dell’allenatore Forleo Gianluca per un mese ,provvedimenti non impugnabili ai sensi dell’art .45 del C.G.S..

Per quanto riguarda la sanzione inflitta al calciatore Nari Luciano delibera di respingere il reclamo per quanto esposto in parte motiva.

Dispone l’incameramento della tassa.

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