COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

042 stagione sportiva 2009/10 .Reclamo della società POLISPORTIVA PALAZZI A.S.D .avverso la decisione del G.S.T .che ha squalificato il calciatore Salvadori Riccardo fino al 22.10.2010 .

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T .la società Polisportiva Palazzi A.S.D .,nella persona dl Presidente ,avverso la squalifica fino al 22.10.2010 del calciatore Salvadori Riccardo ,comminata dal G.S.T .con la seguente motivazione:“lanciava violentemente il pallone con le mani contro il D.G .colpendolo alla nuca provocandogli breve ma intenso dolore”.

La reclamante ,nel chiedere una riduzione della sanzione comminata ,pur riconoscendo la colpevolezza del proprio tesserato ,sostiene che l’intento del calciatore Salvadori Riccardo non è da ricondurre nell’ambito delle condotte violente ,bensì all’interno delle condotte c.d .di stizza .

A conferma della propria tesi difensiva la reclamante evidenzia il comportamento “non tanto urbano” tenuto dal D.G .durante la gara; la circostanza che a seguito della pallonata ricevuta ,lanciata con le mani e non con i piedi ,il D.G .non è dovuto ricorrere a cure mediche; che il calciatore incolpato a fine gara si è poi scusato con lo stesso D.G .

La società Polisportiva Palazzi A.S.D .conclude ,pertanto ,chiedendo una congrua riduzione della squalifica comminata ,da applicarsi in misura proporzionata ai massimi edittali previsti dalle carte federali .

La C.D.T.T .,esaminati gli atti ed acquisito il supplemento di rapporto ,decide di respingere il reclamo .

La C.D.T .riunitasi per la discussione rileva quanto segue .

Il fatto ,che nella sua descrizione non è oggetto di contestazione da parte della società reclamante ,dimostra la condotta aggressiva ,sprezzante e violenta del calciatore Salvadori Riccardo .

Come emerge dagli atti la volontarietà del gesto ,e quindi l’intento doloso del calciatore in questione ,non pare in discussione; lo stesso D.G .ha confermato nel supplemento di rapporto che il Salvadori “mi lanciava con le mani ,colpendomi violentemente con una pallonata che mi raggiungeva alla nuca ,procurandomi..intenso dolore” ,aggiungendo infine che “non è vero che il Salvadori Riccardo..si sia scusato con il sottoscritto ,anzi ne andava piuttosto fiero” .

Pertanto ,la condotta tenuta dal calciatore Salvadori non merita alcuna comprensione né attenuante ,anzi induce questo collegio giudicante ad esprimere profonda censura sia in merito al comportamento posto in essere dallo stesso tesserato ,sia in merito alla condotta processuale della società per avere cercato di giustificare ,invece che biasimare ,il comportamento del proprio tesserato.

Del tutto superflua e priva di pregio si appalesa inoltre la tesi difensiva esposta dalla reclamante in merito alla mancanza di conseguenze lesive per il D.G .che ,se esistenti ,potevano determinare una più severa valutazione e repressione del fatto .

In punto di quantum ,la sanzione irrogata dal G.S.T .appare ben proporzionata e conforme ai criteri applicati dagli Organi della G.S .Toscana.

P.Q.M.

la C.D.T.T .respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa

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