COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
041 Stagione sportiva 2009/2010. Oggetto: Reclamo della società Union Team Chimera Arezzo avverso la squalifica dell'allenatore Brocchi Romano fino al 6/07/2010. (C.U. n. 24 del 22/10/2009)
Con rituale e tempestivo gravame l'Associazione Dilettantesca Union Team Chimera Arezzo adiva questa C.D.T.T. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe ed adottata nei confronti dell'allenatore Luca Brocchi che così veniva motivata: “A fine gara strattonava violentemente il D.G. per un braccio e quindi cercava di aggredirlo non riuscendovi perché bloccato dai propri giocatori.”.
Il suddetto reclamo si riferisce ai fatti avvenuti durante la partita disputatasi in data 18/10/2009 tra la società ospitante Pratovecchio e lo Union Team Chimera.
La reclamante nell'impugnazione, contesta parzialmente la dinamica dei fatti evidenziando la sussistenza di numerosi errori arbitrali che avrebbero esacerbato gli animi.
In seguito il D.G., in risposta alle pacate critiche dell'allenatore formulate a fine gara, si sarebbe lasciato sfuggire alcuni commenti inappropriati di critica verso la compagine reclamante; tali esternazioni sarebbero state l'origine di una scomposta reazione del Brocchi che comunque non sarebbe mai giunto a diretto contatto con l'arbitro. Conclude pertanto per una riduzione della squalifica comminata.
All'udienza del 20 novembre 2009 il Presidente dalla Società, reso edotto del supplemento arbitrale espressamente richiesto da quest’organo giudicante, iterava le censure mosse nell'atto di impugnazione e, pur censurando la reazione scomposta dell'allenatore, sottolineava con forza la “provocazione” subita che investiva commenti sull'educazione dei giocatori e sul vestiario degli accompagnatori.
Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo merita parziale accoglimento.
Occorre in ogni caso ricordare che il Sig. Brocchi rivestiva la carica d’allenatore, ruolo che lo onerava di una maggior attenzione nell’ottemperanza e nel rispetto di quelle regole di lealtà e correttezza prescritte dal codice, anche con riguardo all’esempio fornito alla squadra; il venir meno a tale responsabilità da parte di un allenatore, accentuato dalla necessità di fornire modelli comportamentali a ragazzi che gravitano ancora in ambito dilettantistico, giustifica in ogni caso una congrua squalifica.
Occorre comunque rilevare che, pur alla presenza di un comportamento oggettivamente censurabile da parte dell'allenatore, le controdeduzioni fornite dal D.G. configurano un quadro parzialmente diverso da quello presente nell'originario rapporto e, con riferimento al violento strattonamento, l'arbitro precisa nel supplemento che l'azione fu compiuta “senza provocarmi particolare dolore”; tale dato sembra confliggere con la supposta violenza riportando il gesto ad un atto certamente brusco e sgarbato ma sottraendo il medesimo a qualsiasi ambito di reale volontà lesiva.
Il D.G. Nega inoltre recisamente la sussistenza di qualsiasi commento ma appare comunque evidente che la successiva reazione plateale ed aggressiva dell'allenatore, seppur tempestivamente arginata dai dirigenti della società reclamante, possa aver avuto origine da un qualche atteggiamento del D.G. verosimilmente mal interpretato dal Sig. Brocchi.
Risultano dunque parzialmente fondate le censure mosse in ordine alla difformità tra la motivazione spesa dal G.S.T. e l'effettiva condotta tenuta in campo dall'allenatore, condotta che sembra tracciare, anche alla luce del successivo supplemento, una situazione di fatto meno grave di quella descritta.
In ragione di tali rilievi la C.D.T. ritiene che la relativa squalifica possa essere, seppur parzialmente, ridimensionata.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo proposto e riduce la squalifica comminata all'allenatore Brocchi Romano fino al 22/04/2010 anziché fino al 6/07/2010. Dispone la restituzione della relativa tassa.