COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO SECONDA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

049 Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo dell’A.S.D. Alta Maremma avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 al Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola, all’Allenatore sig. Nencioni Nedo ed al Massaggiatore sig. Santoni Giuliano (C.U. n. 27 del 05.11.2009)

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.S.D. Alta Maremma, nella persona dl Presidente, avverso la sanzione inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 al Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola, all’Allenatore sig. Nencioni Nedo ed al Massaggiatore sig. Santoni Giuliano, con la seguente motivazione:“A fine gara, si univa ad altri dirigenti per contestare il D.G., che nell’occasione veniva strattonato”. La reclamante impugna i provvedimenti sopraindicati chiedendone l’annullamento, sostenendo che i fatti si sono verificati a fine partita dopo che il D.G. ha pronunciato apprezzamenti poco piacevoli nei confronti della stessa società.

Ne è seguito un surriscaldamento degli animi che ha portato il Dirigente Barlucchi a reiterare il proprio atteggiamento all’interno degli spogliatoi, tanto che è intervenuto il sig. Nencioni Nedo per allontanare lo stesso Barlucchi dal D.G. Sostiene altresì la reclamante che il successivo contatto avvenuto tra il sig. Nencioni Nedo e il D.G. sia stato frutto esclusivamente della concitazione e degli spazi ridotti, che hanno indotto l’arbitro in errore nel valutare le reali intenzioni del tecnico. Infine, evidenzia la stessa società l’assoluta estraneità alla vicenda del Massaggiatore Santoni Giuliano.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, preliminarmente precisa che è stata costretta a formulare al D.G. richiesta di integrazione al supplemento di rapporto al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti. Ciò è stato reso necessario dal fatto che sia il rapporto di gara che il successivo supplemento di rapporto sono caratterizzati da una descrizione della dinamica fattuale assolutamente generica e inadeguata. Entrambi gli atti sono privi dei più elementari riferimenti di natura spazio-temporale, oltre che assolutamente insufficienti, ai limiti della comprensione, sotto il profilo lessicale. Si ricorda infatti che la C.D.T. prende conoscenza e valuta i fatti oggetto di incolpazione solo attraverso gli atti che vengono ritualmente prodotti in sede di reclamo. Considerato ciò, la C.D.T. non può non esimersi dal ricordare agli arbitri l'assoluta necessità di redigere con più compiutezza, puntualità e precisione gli atti di propria competenza.

Ritornando alla descrizione del fatto, con l’integrazione al supplemento di rapporto il D.G. ha precisato la condotta aggressiva e gravemente irriguardosa sia del Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola che dell’Allenatore sig. Nencioni Nedo, per aver reiterato il proprio comportamento consistito nell’aver puntato fisicamente con forza il dito indice sul petto e nell’aver strattonato continuativamente la divisa di appartenenza. Per quanto riguarda il Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola, è da evidenziare che la parziale confessione di quanto riferito è giunta dalla stessa reclamante, ammettendo la condotta del proprio tesserato quale scusante per i presunti apprezzamenti espressi dal D.G. in campo in merito alle gesta dei calciatori.

Per quanto attiene l’Allenatore sig. Nencioni Nedo, il D.G. chiamato a chiarimenti ha evidenziato il comportamento dapprima omissivo dello stesso tesserato, per non essersi adoperato per allontanare il sig. Barlucchi Nicola, poi commissivo, per aver reiterato la propria condotta aggressiva ed irriguardosa, tanto che è stato necessario l’intervento del dirigente addetto all’arbitro della società avversaria per allontanarlo.

Per quanto attiene infine al Massaggiatore sig. Santoni Giuliano, occorre dare atto dell’onestà intellettuale del D.G. che in sede di supplemento ha precisato che, a causa della enorme confusione venutasi a creare, non è certo, e probabilmente si è sbagliato, in merito all’individuazione del sig. Santoni Giuliano. In merito alla posizione processuale dello stesso pertanto non potrà che trovare accoglimento la richiesta di proscioglimento avanzata dalla società reclamante in sede di reclamo.

Una volta ricostruiti faticosamente i fatti, che nella loro concatenazione dimostrano la colpevolezza del Barlucchi e del Nencioni, occorre effettuare una valutazione di conformità e di proporzionalità delle sanzioni comminate dal G.S.T. in relazione ai criteri costantemente applicati dagli organi di questa G.S.

Quanto è stato acclarato in sede di reclamo induce l’adito Collegio a ritenere:

a) equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 per il  Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola;

b) equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 per l’Allenatore sig.Nencioni Nedo.

Le condotte poste in essere dal Barlucchi e dal Necioni non meritano alcuna comprensione considerando che gli stessi, vista la qualifica rivestita all’interno della società, dovrebbero costituire esempio di buona educazione e correttezza.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo in merito alla sanzione della inibizione inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 nei confronti del Dirigente Accompagnatore sig. Barlucchi Nicola; respinge il reclamo in merito alla sanzione della squalifica inflitta dal G.S.T. fino al 05.01.2010 nei confronti dell’Allenatore sig. Nencioni Nedo; accoglie il reclamo avverso la sanzione della inibizione inflitta dal G.S.T. nei confronti del Massaggiatore sig. Santoni Giuliano, disponendone il proscioglimento; dispone il non addebito della relativa tassa.

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