COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 046 Stagione sportiva 2

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

046 Stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della società Club Sportivo Firenze avverso la squalifica del calciatore Baldini Alessandro fino al 26\6\2010.

(C.U. n. 26 del 29\10\2009)

Propone rituale reclamo il Club Sportivo Firenze avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver dato una spallata in pieno dorso al D.G. facendolo avanzare di alcuni passi. Il tutto senza ulteriori conseguenze.”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, conferma la veridicità di quanto riportato nel rapporto arbitrale, ma sostiene l’assoluta involontarietà del contatto dovuto ad una scivolata del calciatore sul terreno viscido mentre si dirigeva correndo per protestare in modo civile.

Ammette la società che la foga sia stata almeno imprudente, ma che non vi era volontarietà. Richiama i precedenti del calciatore.

Osserva la C.D. come i fatti in esame non siano in discussione avendoli ammessi la stessa reclamante anche nella parte in cui si contesta la decisione.

Infatti che il calciatore abbia attinto l’arbitro con una spallata è ammesso, si contesta la volontarietà del gesto.

L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce sia la dinamica sia la sua assoluta convinzione della volontarietà, peraltro ribadendo altresì l’assenza di conseguenze a seguito del contatto, contatto che pertanto deve essere parificato, a livello sanzionatorio, ad una mera spinta seppur violenta.

Esaminando la sanzione sotto il profilo della quantificazione effettuata dal primo giudice, per quanto appena detto circa la qualificazione del fatto appare più congrua una squalifica di mesi sei, considerata altresì la assenza di conseguenze lesive.

P.Q.M.

La C.D. accoglie il reclamo, riduce la squalifica a Baldini Alessandro fino al 26 aprile 2010 e ordina restituirsi la tassa di reclamo.

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