COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE

78 / stagione sportiva 2009/2010: reclamo della A.F. Firenze Calcio a 5 con la quale impugna la delibera del G.S.T. che ha inflitto la squalifica per quattro giornate al calciatore Mega Patrizio.  (C.U. n. 30/2009).

Il reclamo proposto non può trovare accoglimento.

Infatti la Società reclamante, non negando il comportamento del proprio tesserato che: ”espulso per doppia ammonizione, alla notifica rivolgeva al D.G. frase ironica: Sanzione aggravata perché capitano” lo definisce un moto di stizza, determinato dalla assunzione di un provvedimento disciplinare nei confronti di un compagno, assunto in un momento difficile della gara dato che la propria squadra stava perdendo.

Sostiene che il comportamento del calciatore si sia limitato ad un sorriso ironico e ad un applauso rivolto all’arbitro.

L’ esame del rapporto di gara indica che il calciatore è stato espulso per doppia ammonizione, il che comporta la sanzione della squalifica per una giornata.

Il successivo comportamento tenuto dal calciatore che si complimentava, ripetutamente, con il D.G. battendogli le mani, costituisce condotta irriguardosa, fatto questo che è sanzionato con la squalifica di due giornate di gara dalla lettera a) del comma 4 dell’art. 19 del C.G.S..

Le sanzioni così determinate devono essere aggravate secondo quanto dispone l’art. 73, comma 4, delle N.O.I.F., per cui la sanzione da infliggersi al calciatore Mega Patrizio è di quattro giornate, come esattamente deciso dal G.S.T..

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo disponendo l’incameramento della prevista tassa.

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