COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA DI SECONDA C

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA

052 stagione sportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo della Unione Sportiva Vaggio avverso la squalifica del giocatore Fichele Massimo fino al 20/01/2010 (C.U. n. 27 del 5/11/2009)

Per quanto attiene alle squalifica irrogata al giocatore Fichele Massimo per i fatti accaduti nel corso della gara, disputata in data 28 ottobre 2009, tra la ricorrente e il Gruppo Sportivo Pergine, il G.S. motivava così la sanzione irrogata:“Spingeva volontariamente il D.G. con la mano dx all'altezza del petto facendolo retrocedere di un passo. Il tutto senza conseguenze. Sanzione aggravata in quanto capitano.

Avverso tale decisione la Società in epigrafe proponeva rituale reclamo contestando la riferita dinamica (ad avviso dell’impugnante non ci sarebbe mai stata alcuna violenza nel contatto tra il giocatore ed il D.G.) e criticando nel quantum la squalifica inflitta.

La sanzione applicata al giocatore appare, ad opinione della difesa, eccessiva rispetto ai fatti commessi e comunque sproporzionata con riferimento ai dettami normativi contenuti nel Codice di Giustizia Sportiva.

Nel reclamo viene citato l'art. 19 comma 1 lettera e) che imporrebbe, trascrivendo letteralmente: “tra le sanzioni più gravi “la squalifica per una o più giornate di gara” e solo in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità” una squalifica non inferiore a “quattro giornate di gara””.

Conclude pertanto per la revoca ovvero la riduzione della squalifica comminata.

Il reclamo è totalmente infondato deve essere respinto.

Nel supplemento il D.G. ripercorre i fatti confermando in toto quanto descritto nell'originario rapporto e smentisce così le tesi proposte nel reclamo indugiando nel sottolineare la volontarietà del gesto e l'assenza di qualsiasi giustificazione.

Peraltro la citazione proposta in atti dovrebbe allargarsi a quanto contenuto nell'art. 19 comma 4 che così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La lettura di tutto l'articolo avrebbe permesso alla società reclamante di comprendere che le sanzioni indicate si possono riferire solo ad atti di violenza contro soggetti diversi dagli ufficiali di gara.

Appare infatti evidente a chiunque abbia la voglia di sfogliare, anche distrattamente, un qualsiasi Comunicato Ufficiale (della Toscana o di altra regione) come i gravi fatti correttamente descritti nel rapporto di gara siano stati benevolmente valutati dal G.S. che ha adottato un provvedimento disciplinare inquadrandolo (considerata la contestata aggravante) nel limite minimo prescritto dalla norma.

Occorre inoltre rilevare che il nuovo Codice di Giustizia Sportiva concede la possibilità di reformatio in pejus come stabilito dall'art. 36 comma III C.G.S. che così recita: “L'Organo di seconda istanza, se valuta diversamente, in fatto od in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nel merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti.”.

A tale proposito è opportuno richiamare le singole società ad un'attenta valutazione sull'opportunità di reclamare squalifiche quando le medesime appaiano, come nel caso in esame, già estremamente contenute.

E' evidente che, in tali casi, le Società si rendano conto dell’opportunità di non ricorrere al Giudice di secondo grado impedendo, con tale mancata impugnazione, qualsiasi ingerenza nella decisione.

La possibilità di attuazione di quanto previsto dall’art. 36 co. III del Codice di Giustizia Sportiva ha trovato unico limite nella descrizione “morbida” del fatto (senza alcuna conseguenza) fornita dal D.G. impedendo, quanto meno sotto il profilo dell’opportunità, l’applicazione della reformatio in pejus, pur permanendo forti perplessità sulla congruità della sanzione applicata.

p.q.m.

La C.D.T., respinge il reclamo e, confermando l’impugnata decisione del Giudice Sportivo, ordina l’incameramento della relativa tassa.

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