COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 025 stagione sportiva 2

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

025 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo In Proprio Calciatore Sportiello Alessio (Montescudaio) Avverso Squalifica Fino Al 8\10\2010 (C.U. N° 20 Del 8\10\2009)

Propone rituale reclamo in proprio il calciatore Sportiello Alessio avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana con la seguente motivazione: “Calciatore presente all’esterno del rettangolo di giuoco, si avvicinava alla rete e sputava verso un A.A., raggiungendolo all’altezza del bacino. Di poi, rivolgeva a detto ufficiale di gara offese e minacce che ripeteva per la rimanente parte della gara ed al termine della stessa”.

Il reclamante nel chiedere una riduzione, ammette di aver partecipato dall’esterno del recinto di gioco unitamente ai tifosi a quella che egli stesso definisce “una incivile manifestazione” contro la terna arbitrale, nega tuttavia di aver in alcun modo sputato all’indirizzo dell’A.A., ipotizza di essere stato individuato tra i tanti a causa della sua mole e del suo abbigliamento (tuta societaria), circostanza quest’ultima, che lo individuava inequivocabilmente come tesserato del Montescudaio, ma non per aver sputato all’ufficiale di gara, cosa che il reclamante nega decisamente.

Fa presente di essersi fatto “stoltamente” coinvolgere in una azione illegittima e che, a causa della età anagrafica, la lunga squalifica gli impedirebbe di proseguire la attività agonistica; richiama infine i propri precedenti sportivi immuni da sanzioni disciplinari anche minime, ed afferma di aver inviato una lettera di scuse all’ufficiale di gara interessato, inviata alla sezione di appartenenza.

Tali difese venivano perorate all’udienza del 4\12\2009 con l’assistenza dell’Avv. Nicola Ponzio del Foro di Livorno, il quale ribadiva i concetti già espressi nel reclamo, aggiungendo come le dimensioni del campo e soprattutto la distanza intercorrente tra la rete di recinzione e la linaa del fallo laterale, a causa della presenza della pista di atletica, fosse tale da rendere impossibile che il lancio di un eventuale sputa avesse potuto raggiungere l’A.A..

La C.D. esaminati gli atti, sentito, come detto, il reclamante ed il suo legale all’udienza 4\12\2009, acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.

L’Assistente nel supplemento di rapporto conferma il rapporto e, in esito alle difese del reclamante precisa che alla fine del primo tempo, poiché era attorniato da un capannello di giocatori intenti a protestare, era rientrato negli spogliatoi passando vicino alla rete, precisa in proposito che l’entrata degli spogliatoi coincide con la fine della rete perimetrale, in tal punto del campo oltre alle offese veniva attinto dallo sputo al bacino, sputo lanciato inequivocabilmente da un tesserato del Montescudaio che vestiva la tuta della squadra.

Al rientro negli spogliatoi, esaminati i cartellini dei calciatori di detta squadra, poteva facilmente riconoscere senza ombra di dubbio lo Sportiello come colui che lo aveva attinto con lo sputo.

Vale la pena di ricordare come il rapporto ed il supplemento rivestano nell’ordinamento sportivo carattere di prova privilegiata.

E’ indubbio quindi che ad attingere con lo sputo l’A.A. sia stato il reclamante.

Le atre considerazioni circa i precedenti sportivi e disciplinari, l’età anagrafica, ed anche la lettera di scuse, non possono attenuare la sanzione, e, del resto la C.D. è solita confermare le sanzioni che vedano infliggere un anno di squalifica per uno sputo ad un ufficiale di gara attingendolo, senza considerare che, nel caso di specie, vi sono anche gli ulteriori comportamenti plurioffensivi e minacciosi che il reclamante conferma.

Sotto tale aspetto si può dire che la sanzione avrebbe potuto essere addirittura più grave ed il comportamento successivo di resipiscenza e di scuse possono solo riportare la sanzione alla commisurazione già data dal primo giudice.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it