COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 059 Stagione Sportiva 2009/

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

059 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo Dilettantistica Intercomunale Monsummano Avverso Squalifica Dell’allenatore Macchioni Maurizio Fino Al 12\3\2010 (C.U. N° 28 Del 12\11\2009)

Propone rituale reclamo la Dilettantistica Intercomunale Monsummano avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S.T. della Toscana all’allenatore signor Macchioni Maurizio con la seguente motivazione: “Offendeva i componenti della terna ed i propri calciatori e, quindi, rientrato sul terreno di gioco, calciava una borraccia che andava a sfiorare un A.A.”.

La reclamante con un ricorso stringato ed essenziale, chiede una riduzione della sanzione, conferma la veridicità di quanto riportato nel rapporto arbitrale, ma afferma che la frase udita e riportata non si riferiva alla terna, ma al proprio portiere, conferma anche il calcio alla borraccia, ma tale azione era priva di dolo non essendo intenzione del tecnico di colpire qualcuno, tantomeno l’ufficiale di gara che si trovava ad oltre 20 metri di distanza.

Osserva la C.D. come i fatti in esame non siano in discussione avendoli ammessi la stessa reclamante, resta da chiarire se le frasi pronunciate fossero dirette alla terna o al portiere e se il calcio alla borraccia fosse volontario ed indirizzato verso l’A,A..

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il reclamo.

L’A.A. nel supplemento (invero alquanto stringato), conferma il rapporto e, quindi, anche i destinatari delle offese, nonché la volontarietà dell’atto di calciate la borraccia.

Precisa tuttavia di essere stato a non più di 3-4 metri dal Macchioni al momento del calcio della borraccia (sicuramente volontario) e che l’oggetto in questione gli passava a circa un metro.

Osserva la C.D. come il fatto più grave sia stato sanzionato dal primo giudice nel dubbio circa non già la volontarietà del gesto (inequivocabile), ma nel dubbio circa la volontà di colpire l’A.A.., proprio per tale motivo la sanzione è stata dimensionata in quattro mesi poiché avrebbe potuto essere ben più grave laddove si fosse considerato il gesto come diretto ad attingere.

Va poi considerato il comportamento offensivo certificato dal rapporto ed il fatto che a commettere i fatti sia stato l’allenatore che dovrebbe tenere un comportamento anche di esempio per i propri calciatori.

La sanzione irrogata appare pertanto ben commisurata alla gravità del comportamento dell’allenatore e va confermata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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