COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 057 stagione sportiva 2009710 Ogge

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

057 stagione sportiva 2009710 Oggetto: Reclamo della Polisportiva Fonte Belverde avverso alla squalifica per cinque gare del calciatore Rosignoli Luca (C.U. n. 28 del 12/11/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro esterno disputatosi, in data 8/11/2009, tra l'Unione Sportiva Castiglionese e la ricorrente: “Espulso per condotta violenta verso un avversario, dopo la notifica offendeva un A.A.”.

Avverso tale decisione l’Unione Sportiva Fonte Bel Vedere proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore contestando la dinamica dei fatti ed eccependo l'inesistenza dell'atto violento.

Il portiere avrebbe trattenuto infatti il pallone al petto per tutta la durata del fatto sebbene “tempestato di colpi con piedi e mani tanto da far fischiare una punizione a suo favore”.

Anche a voler ipotizzare la sussistenza di una qualsivoglia reazione il reclamo evidenzia che la condotta del Rosignoli, dalla quale non è derivata alcuna conseguenza fisica per l'avversario, era scevra da qualsiasi volontà lesiva e comunque finalizzata alla sola difesa interposta per tutelarsi adeguatamente dalla contestuale aggressione.

La frase irriguardosa rivolta all'assistente sarebbe stata effettivamente pronunciata per incitare il medesimo ad una maggior attenzione nel rilevare e sanzionare tempestivamente le intemperanze dei calciatori della Castiglionese; pertanto la società concludeva, anche con riferimento al corretto comportamento del giocatore nel corso degli anni, per una riduzione della squalifica irrogata.

All'udienza del 4 dicembre 2009 il Presidente dalla Società, reso edotto sia del supplemento arbitrale che di quello dell'assistente espressamente richiesti da quest’organo giudicante, iterava le censure mosse nell'atto di impugnazione e, pur criticando la reazione scomposta del portiere, sottolineava con forza la “provocazione” subita ed il necessario tentativo di difesa perpetrato da parte di un giocatore indubitabilmente corretto.

Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo merita parziale accoglimento.

L'arbitro e l'assistente nei nuovi documenti confermano l'attribuibilità al Rosignoli sia del gesto violento che della successiva frase irriguardosa.

Occorre però rilevare che, pur alla presenza di un comportamento oggettivamente censurabile da parte del portiere, le controdeduzioni fornite dal D.G. configurano un quadro parzialmente diverso da quello presente nell'originario rapporto con riferimento all'atto violento, collocandolo in una frazione temporale immediatamente successiva al calcio sferrato alle spalle da un avversario e subito dallo stesso portiere.

Tale dettaglio appare compatibile, visto che il giocatore era stato effettivamente colpito alle spalle, con un tentativo scomposto di allontanare l'aggressore, tentativo che deve essere certamente sanzionato in quanto potenzialmente lesivo; in ogni caso non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni successivamente acquisite al fascicolo, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione.

Risultano dunque parzialmente fondate le censure mosse con riferimento ad una condotta che sembra tracciare, anche alla luce del successivo atteggiamento critico nei confronti del guardalinee (elemento che sembra confermare indirettamente l'eccezione contenuta nel reclamo), una situazione di fatto meno grave, anche sotto il profilo psicologico, di quella descritta.

In ragione di tali rilievi la C.D.T. ritiene che la relativa squalifica possa essere, seppur minimamente, ridimensionata.

p.q.m.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Rosignoli Luca per quattro giornate anziché cinque.

Dispone la restituzione della relativa tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it