COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CAT
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 11/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
054 Stagione sèportiva 2009/10 Oggetto: Reclamo del Gruppo Sportivo Dilettantistico Pontremoli avverso alla squalifica del giocatore Lecchini Massimo fino al 5/04/2010 (C.U. n. 27 del 5/11/2009)
Il G.S. così motivava - con riferimento ai fatti accaduti nel corso dell’incontro casalingo, disputato in data 1 novembre 2009, tra la ricorrente e la Società Versilia Calcio - la sanzione irrogata al calciatore Lecchini Massimo: “Protestando rivolgeva al D.G. frase irriguardosa e quindi lo spingeva violentemente con entrambe le mani sul petto facendolo indietreggiare di circa un metro. Sanzione aggravata in quanto Capitano.”.
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico Pontremoli proponeva rituale e tempestivo reclamo contestando parzialmente i fatti e, ridimensionando quanto descritto dal D.G., negava che la spinta fosse volontaria.
Il giocatore, che si limitava ad esprimere, in maniera veemente e poco ortodossa, la disapprovazione su alcune scelte tecniche non avrebbe avuto alcuna responsabilità poiché il contatto sarebbe stato riferibile alle spinte ricevute da altri giocatori per le quali, senza alcuna volontà lesiva, il capitano sarebbe stato proiettato addosso al D.G..
Lo scontro sarebbe stato evitato grazie all’interposizione d’entrambe le mani sul petto dello stesso.
Inoltre l’impugnante, pur ammettendo la pronunzia della frase irriguardosa (“ma che xxxxx fischi?”) eccepisce che tale frase esprima solo “disapprovazione” avendo perso il termine, nel parlare comune, della sua connotazione offensiva e volgare.
La società appare realmente credere nell'eccezione tanto da sostenere, in definitiva, che la parola possa intendersi come mero rafforzativo non essendo stato imputato direttamente all'arbitro come nel caso di frasi quali “Testa di xxxxx” o “Non capisci un xxxxx” per cui risulterebbe impossibile rilevare qualsivoglia ombra di offesa.
Conclude pertanto, non sussistendo la volontarietà nella spinta e risultando inesistente il comportamento irriguardoso, per una riduzione della sanzione comminata.
Il reclamo è infondato e deve essere respinto.
Nel supplemento arbitrale raccolto in atti il D.G., disintegrando le tesi difensive proposte, scrive “Specifico che proprio il calciatore del Pontremoli n. 6 Sig. Lecchini Massimo correva contro di me volontariamente e mi spingeva con entrambe le mani”.
L'affermazione sgombra il campo da qualsiasi dubbio in ordine alla piena volontarietà di un gesto definito “violento” dallo stesso arbitro
Per quanto attiene alle frasi pronunciate occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società”, così recita: “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”.
La sola condotta irriguardosa è quindi meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.
La C.D.T. non può condividere l'assunto di base secondo il quale il termine sarebbe ormai utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa.
Se alla parola (lo ricordiamo, volgarmente identificativa dell'apparato genitale maschile) venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Me lo fa un caffè, xxxxx?” “Mi passi quel xxxxx di libro?” “Maestra, ma che xxxxx di voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che, fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna conseguenza ulteriore.
Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi.
Inoltre il capitano, soggetto normalmente selezionato in base alle sue capacità di relazione, ha la possibilità di interloquire con il D.G. dovendosi comunque esprimere in modo riguardoso e civile ed ha l’onere di fornire un'immagine sempre improntata alla massima lealtà e sportività.
Pertanto la sanzione applicata dal G.S. risulta assolutamente corretta e contenuta nell'ambito delle squalifiche irrogate per gesti simili anche in considerazione dell'aggravante contestata.
p.q.m.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.