COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORE

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

060 Stagione Sportiva 2009/2010 Reclamo A.S.D. Sporting Grassina Avverso Squalifica Del Calciatore Failli Maurizio Fino Al 31\5\2010 Ed Alla Inibizione Del Dirigente Tatini Stefano Fino Al 12\2\2010  (C.U. N° 21 Del 11\11\2009)

Propone rituale reclamo la A.S.D. Sporting Grassina avverso le sanzioni in oggetto comminate dal G.S.T. di Firenze con articolate motivazioni riportate diffusamente nel C.U..

La reclamante chiede una riduzione delle sanzioni, e nel mentre conferma la veridicità di quanto riportato nel rapporto arbitrale a carico del dirigente sanzionato negando solo la retirazione del comportamento non regolamentare, per quanto riguarda il calciatore sostiene che i contatti fisici tra lo stesso ed il D.G. non avevano alcun intento violento, ma erano solo volti a chiedere spiegazioni all’arbitro, il quale ha evidentemente frainteso l’atteggiamento del Failli; per quanto attiene al lancio della fascia di capitano, la reclamante sostiene che nel passaggio della fascia all’atto dell’espulsione, la fascia medesima sarebbe caduta a terra inducendo l’arbitro a ritenere un gesto di stizza che in realtà non sarebbe accaduto, nega infine la società che il Failli a fine primo tempo abbia commesso quanto attribuitogli dal D.G. essendosi limitato a chiedere spiegazioni, in modo civile, sulla sua espulsione.

Tali difese venivano reiterate dal presidente della società all’udienza del 11 dicembre 2009, in tale sede il presidente ritendo comunque eccessiva la sanzione faceva altresì istanza di convertire parte della sanzione in misura alternativa.

La C.D. esaminati gli atti, acquisito il supplemento di rapporto, sentita la reclamante, decide di respingere il reclamo.

L’Arbitro ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce sia le dinamiche evidenziate nel primo rapporto sia per quanto riguarda il calciatore, sia per il dirigente, precisando come non vi sia stata violenza alcuna da parte del calciatore nell’atto di porre le mani sulle sue spalle per impedire la trascrizione di un provvedimento disciplinare, ma di averla indubitabilmente subita, così come il successivo comportamento di rischiesta spiegazioni sempre effettuato dal calciatore, nato in modo tranquillo, proseguiva però con toni meno pacati e più decisi allorchè il giocatore impediva per acuni secondi all’arbitro di chiuder la porta dello spogliatoio, conferma infine senza alcun dubbio il gesto sprezzante del lancio della fascia di capitano.

Osserva la C.D. come il comportamento del Failli sia connotato sia verbalmente che nei fatti da una violenza latente, ancorchè non portata a conseguenze per il D.G., rileva altresì che la sanzione, in presenza di conseguenze avrebbe dovuto essere ben più grave, tale sanzione nel complesso dei molteplici atti addebitati al tesserato nonché per la sua qualifica di capitano è da ritenersi congrua, né è possibile, nel caso di specie l’applicazione di misure sanzionatorie alternative come richiesto dalla società in sede di audizione.

Stesso dircorso vale per il dirigente per il quale peraltro la società si è limitata a chiedere una riduzione ammettendo in sostanza in sede di audizione i fatti a quest’ultimo ascritti, ed anche in questo caso la C.D. ritiene la sanzione irrogata adeguata ai fatti contestati.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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