COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 063 Stagione sportiva 2

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

063 Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’A.C.D. Folgor Castelluccio 2008 avverso al squalifica inflitta dal G.S. Arezzo fino al 31.08.2010 al calciatore Bartolini Fabio (C.U. n. 17 del 18.11.2009)

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società A.C.D. Folgor Castelluccio 2008, nella persona del Presidente, avverso la sanzione inflitta dal G.S.Arezzo fino al 31.08.2010 al calciatore Bartolini Fabio con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G., alla notifica del provvedimento appoggiava il suo petto a quello del medesimo D.G. facendolo indietreggiare di poco. Quindi gli appoggiava una mano sul volto facendo leggera pressione senza procurare conseguenza. Accompagnava il gesto con frase minacciosa dopodiché sostava sulla porta dello spogliatoio ospite, di fronte alla panchina senza abbandonare il recinto di gioco”.

La reclamante ha impugnato il provvedimento sopraindicato chiedendo una riduzione della sanzione, asserendo che i fatti si sono verificati in maniera diversa da quanto affermato dal D.G.; in particolare, ammette il fatto che il Bartolini abbia appoggiato il proprio petto a quello del D.G. anche se a causa della spinta di un capannello di persone; che il Bartolini, nel gesticolare verso la panchina, ha avvicinato la propria mano al volto del D.G. del tutto involontariamente; che detto gesto non è stato accompagnato da alcuna frase minacciosa, semmai sarebbe stato il D.G. a rivolgere allo stesso alcune frase ingiuriose; che la panchina ed il perimetro del campo di gioco non sono separati da idonea struttura protettiva, il che ha impedito allo stesso calciatore di recasi negli spogliatoi.

La reclamante, infine, ha chiesto di poter essere ascoltata per esporre in modo più esauriente e chiaro la propria posizione.

In detta sede il Presidente della società Folgor Castelluccio 2008 ha confermato il reclamo in ogni sua parte, rilevando che le ingiurie sono state riportate a carico del D.G. dal calciatore e che la spinta del calciatore Bartolini è avvenuta in modo non violento e comunque non intenzionale.

Conferma altresì il Presidente la mancanza di barriere a delimitazione del campo di gioco non potendosi, pertanto, imputare al calciatore il mancato abbandono del terreno di gioco poiché la sua sosta sotto la Tribuna è stata dovuta esclusivamente alla mancata presenza sul posto del custode che avrebbe dovuto aprire il cancello d’ingresso alla Tribuna.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, richiesto il supplemento di rapporto al D.G., rileva quanto segue.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il D.G., cui merita un particolare elogio per la stesura dei rapporti, curati, precisi in ogni loro parte e chiari sotto il profilo dell’analisi espositiva, ha confermato il comportamento violento, aggressivo, irriguardoso, minaccioso ed intimidatorio del calciatore Bartolini Fabio.

Lo stesso infatti con il supplemento ha confermato la tesi esposta in sede di rapporto di gara; in particolare, ha evidenziato l’assoluta mendacità della versione fornita dalla società Folgor Castelluccio 2008 in sede di reclamo, per la quale questo Collegio non può che esprimere il proprio disappunto.

In relazione al contatto avvenuto tra il petto del calciatore e quello del D.G., quest’ultimo ha rilevato che “non vi era nessun capannello di persone dietro al giocatore che lo sospingesse in qualche modo”, aggiungendo, poi, che per ciò che attiene l’apposizione della mano sul volto questa “aveva i connotati dell’intenzionalità”.

Quanto al fatto di aver proferito frasi ingiuriose, il D.G. ha affermato che le stesse gli “sono state rivolte sia prima che durante la notifica dell’espulsione” e che relativamente all’episodio del mancato abbandono del campo di gioco, il Bartolini “sostava sotto la Tribuna fino alla fine della partita”.

Se con riferimento ai primi tre punti la fede privilegiata del rapporto e del supplemento del D.G. assorbe ogni questione inerente il merito, in relazione al quarto ed ultimo punto occorre specificare che le carte federali impongono al calciatore, cui sia stata notificato il provvedimento di espulsione, l’obbligo di abbandonare il terreno di gioco.

Nessun pregio può rivestire l’eccezione sollevata dalla reclamante in merito alla mancata presenza del custode in loco.

Il calciatore Bartolini poteva, e doveva, ritirarsi presso i locali dello spogliatoio, luogo di per sé facilmente accessibile e nella disponibilità delle squadre.

Una volta ricostruiti i fatti, che nella loro concatenazione dimostrano la colpevolezza del Bartolini, occorre effettuare una valutazione di conformità e di proporzionalità della sanzione comminata dal G.S.Arezzo in relazione ai criteri costantemente applicati dagli organi di questa D.S.

Quanto è stato acclarato in sede di reclamo induce l’adito Collegio a ritenere equa e proporzionata la sanzione inflitta dal G.S.Arezzo fino al 31.08.2010 per il calciatore Bartolini Fabio.

La condotta posta in essere dal Bartolini non merita alcuna comprensione considerando che lo stesso, invece di ravvedersi e di porgere le dovute scuse al D.G., non ha mostrato pentimento o ravvedimento alcuno.

Anzi, ha indotto la società di appartenenza alla proposizione di un reclamo alquanto temerario.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo in merito alla sanzione della squalifica fino al 31.08.2010 inflitta al calciatore Bartolini Fabio, dispone l’addebito della tassa di reclamo.

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