COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEG
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
072 stagione sportiva 2009/2010 Gara Zenith Superga Ambrosiana – Coiano S.Lucia (1-2)
del 22/11/2009. Campionato di II categoria. In C.U. n.30 del 26/11/2009 C.R.T.
Reclama la società Zenith Superga Ambrosiana avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.T
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA FINO AL 26/11/2014
MORELLI JACOPO (ZENITH SUPERGA AMBROSIANA)
Correva verso il D.G. e gli tirava due schiaffi sulla nuca mentre gli rivolgeva frase di
protesta ed irriguardosa. Espulso colpiva con una manata l'arbitro ad una guancia
provocandogli momentaneo dolore. Intervenivano i compagni per allontanarlo. A fine gara,
non domo, colpiva il D.G. che si stava dirigendo verso gli spogliatoi con una pallonata ad un
polpaccio da una distanza di circa 2 metri provocandogli dolore che perdurava anche
successivamente.
La reclamante, pure condannando il comportamento del proprio tesserato, da un lato nega il fatto
nella parte in cui si imputa al Morelli di avere colpito con una pallonata l’arbitro, dall’altro ritiene che
la sanzione inflitta sia oltremodo gravosa se rapportata a fatti analoghi per i quali la pena è risultata
più mite.
Il D.G. nel supplemento di rapporto, conferma, con grande chiarezza, quanto già evidenziato in
prime cure.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
Invero, la condotta del Morelli deve essere censurata in ogni sua parte e nessuna scriminante può
trovare albergo ai fini della sanzione.
Per quanto attiene il comportamento del citato, si rileva come lo stesso possa essere suddiviso in
quattro momenti diversi:
1)Corsa verso l’arbitro con conseguenti schiaffi alla nuca e frasi di protesta oltre che irriguardose.
2)Una volta espulso colpiva l’arbitro con una manata ad una guancia con momentaneo dolore per
il soggetto ricevente.
3)Necessità dell’intervento dei compagni di squadra al fine di allontanare il Morelli (il che denota
uno status di pericolosità reiterato).
4)Pallonata, a fine gara, scagliata verso l’arbitro il quale viene colpito ad un polpaccio (distanza di
2 metri) con perdurante dolore.
Da quanto esposto, il Collegio ritiene che i calciatore sia meritevole della lunga sanzione inflitta in
prime cure in quanto il suo comportamento denota non solo le caratteristiche della violenza, ma
che lo stesso non è derivato dal c.d. raptus agonistico momentaneo, bensì da una lucida volontà di
porre in essere la sua condotta dolosa (almeno in tre dei quattro momenti dell’azione).
Da notare infine, come il tesserato, ne direttamente, né per mezzo della sua società sportiva che
ha promosso il reclamo, ha manifestato il pur minimo pentimento per le azioni poste in essere,
limitandosi quest’ultima a chiedere clemenza perché il Morelli “è pur sempre un ragazzo”.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.