COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CAT

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

080 stagione sportiva 2009/2010. Reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T

delegazione di Pisa. Esito gara Garzella – Sasso Pisano del 08/11/09. (C.U 20 del 25.

11.2009)

Con provvedimento notificato come da pubblicazione sul C.U 20 del 25 novembre 2009, il G.S.T

della Delegazione di Pisa, accogliendo il reclamo della soc. Sasso Pisano, infliggeva la punizione

sportiva della perdita della gara Garzella – Sasso Pisano all’attuale reclamante, in quanto alla

stessa aveva preso parte il calciatore Caluri Francesco malgrado lo stesso fosse stato espulso

durante la gara precedente Villamagna – Garzella del 01 novembre 2009.

Avverso il provvedimento assunto in primo grado, reclama la soc. Garzella sostenendo come

l’impiego del calciatore Caluri, nella gara in oggetto indicata, sia stato, di fatto “autorizzato” da

quanto riportato sul C.U 17 del 04.11.2009 (il primo successivo alla gara ) che indicava come

ammonito il calciatore e non espulso, nonche’ da una non meglio precisata richiesta di spiegazioni

alla Delegazione di Pisa che rispondeva “ questo e’ quello che risulta dagli atti gara”.

Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto per le considerazioni che seguono.

I FATTI

-01 novembre 2009, viene disputata la gara Villamagna – Garzella, valida per il campionato di

terza categoria.

Al 7° del primo tempo, viene ammonito il calciator e Caluri Francesco (Garzella), il quale, al 12°

del secondo tempo viene espulso.

-in data 04 novembre 2009, viene pubblicato dalla delegazione di Pisa, il C.U 17 nel quale il

calciatore Caluri appare solo ammonito.

-in data 08 novembre si disputa la gara Garzella – Sasso Pisano alla quale prende parte il Caluri.

-in data 11 novembre 2009, viene pubblicato il C.U n° 18, nel quale, sotto la dicitura “errata

Corrige “ viene indicato come il Caluri debba intendersi squalificato per una gara.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti, rileva come l’attuale reclamante, con il reclamo proposto,

intenda venire meno ai propri doveri, scaricando su altri colpe proprie che derivano dalla scarsa

conoscenza del Codice di giustizia Sportiva e particolarmente dell’art. 19 comma 10 che

testualmente recita:”Al calciatore espulso dal campo, nel copsrso di una gara ufficiale della

propria societa’ e’ automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una

gara dagli organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una

sanzione piu’ grave.”

"Orbene osserva la C.D. che la pur deprecabile doppia pubblicazione del provvedimento

disciplinare, imputabile alla Delegazione Provinciale di Pisa, non poteva e non doveva trarre in

inganno la Società Garzella, stante il chiaro ed inequivocabile "automatismo" di determinazione

della sanzione che, per tale sua stessa natura, non è suscettibile di alcuna comunicazione nè

"ufficiosa" nè ufficiale.(art. 45 c.2, C.G.S.)

In sostanza l'utilizzo del calciatore, in vigenza di un provvedimento di squalifica da scontarsi nella

gara immediatamente successiva a quella nella quale l'espulsione è avvenuta ha determinato la

irregolarità della gara cui il calciatore ha partecipato per cui la decisione di primo grado deve

essere confermata."

P.Q.M.

La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa versata.

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