COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 081 stagione sportiva 2009

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

081 stagione sportiva 2009/2010. reclamo della Pol. Garzella avverso dec. Del G.S.T di Pisa.

Esito gara Tirrenia – Garzella del 15/11/2009. (C.U 20 del 25.11.2009 )

Il G.S. T della delegazione di Pisa, con proprio provvedimento pubblicato su C.U 20 del

25.11.2009, respingeva il reclamo della societa’ Garzella, teso ad ottenere la vittoria della gara

Tirrenia – Garzella sul presupposto che alla stessa abbia partecipato il calciatore Gemignani

Gabriele in difetto di tesseramento essendo lo stesso contemporaneamente tesserato quale

calciatore per la soc. Tirrenia e quale dirigente-istruttore per la soc. Zambra.

Avverso il provvedimento reitera le doglianze la soc. Garzella e chiede a questa Commissione un

approfondita verifica “ non sbrigativa”, onde poter accertare la esatta posizione del Gemignani che

a giudizio della reclamante risulta pacificamente tesserato per la soc. Tirrenia, come calciatore e

per la soc. Zambra come istruttore.

Allo scopo allega una pagina internet che, sotto la intestazione “Zambra Calcio “, evidenzia come

istruttori 14 elementi fa cui il sopracitato Gemignani e due foto di squadre dello Zambra (piccoli

amici 2001 e piccoli amici 2002/03, in cui compare il Gemignani ).

La Commissione, esaminato il reclamo, effettuati gli accertamenti necessari, decide di respingere

il reclamo.

Il Gemignani, nato il 30/07/1985, prende parte alla gara Tirrenia – Garzella in maniera regolare

essendo tesserato per essa societa’ dal 18.09.2009 (matricola 3.832.724 ).

Lo stesso non risulta avere nessun vincolo con la soc. Zambra, non figurando in alcuno dei

tabulati Federali esistenti.

Tuttavia, le affermazioni della reclamante, gli allegati al reclamo prodotti, inducono il Collegio ad

interessare la Procura Federale FIGC, Organo deputato ad accertare eventuali fatti dolosi

“camuffati”

P.Q.M.

La C.D.T respinge il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa. Dispone

l’invio dell’intero carteggio alla Procura Federale per quanto di competenza

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