COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA SECONDA CATEG
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare
COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA
Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Monterchiese avverso la
squalifica inflitta dal G.S.T fino al 04.02.2010 all’allenatore Cutini Paolo (C.U. n. 29 del
19.11.2009)
Con missiva datata 24.11.u.s. ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società U.S.D.
Monterchiese, nella persona del Presidente, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T.
squalificava l’allenatore della stessa società – Cutini Paolo – fino al 04.02.2010, con la seguente
motivazione:“Allontanato per proteste, dopo la notifica offendeva il D.G. Una volta in tribuna
persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed inoltre minacciava l’arbitro”.
La reclamante ha impugnato il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione,
sostenendo che i fatti riportati dal D.G. nel referto non rispondono a quanto realmente accaduto; in
particolare, che l’allenatore Cutini Paolo non aveva istigato i tifosi perché, dopo la notifica del
provvedimento di espulsione, quest’ultimo si era recato a ridosso della panchina per incitare i suoi
calciatori e non in tribuna dove vi erano gli effettivi contestatori.
La società Monterchiese ha altresì sostenuto che nessuna offesa o minaccia, di alcun tipo, era
stata proferita dal Cutini Paolo, ma che, in realtà, le stesse erano state pronunciate solo dai tifosi
presenti in tribuna.
La reclamante, infine, ha concluso il proprio reclamo riportando, a sostegno delle proprie
doglianze, sia la circostanza che il D.G. si era reso colpevole di una spinta ad un calciatore della
propria squadra, gesto accompagnato da alcune espressioni blasfeme, sia dall’aver pronunciato al
termine della gara la seguente frase:“Spero di non tornare mai più, anche questa sera non ero
l’arbitro designato invece mi hanno spedito quassù”.
Alla luce di quanto sopra, la società Monterchiese ha formulato richiesta di audizione personale,
proponendo, altresì, istanza per un confronto con il D.G.
In sede d’esame del reclamo, previa convocazione del Presidente della società U.S.D.
Monterchiese, respinta la richiesta per il confronto diretto con il D.G. poiché espressamente vietato
dall'art. 34, comma 5, C.d.S., la reclamante ha ribadito categoricamente che nessuna offesa era
stata rivolta al D.G. dall’allenatore Cutini Paolo, ma che le stesse erano state pronunciate dal
pubblico presente in tribuna, nonché la circostanza che il D.G. si era reso artefice di una spinta ai
danni di un calciatore della propria squadra e di alcune espressioni blasfeme.
La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, decide di
respingere il reclamo.
Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità dell’allenatore Cutini Paolo in ordine ai fatti
contestatigli.
L’ampio ed articolato supplemento di rapporto di gara redatto dal D.G., cui viene riconosciuta
carattere di fede privilegiata dalle norme federali, ha confermato la condotta irriguardosa e
minacciosa posta in essere dall’allenatore.
Il D.G., infatti, ha dichiarato di aver riconosciuto la persona del Cutini Paolo tra i tifosi che
pronunciavano nei suoi confronti le frasi minacciose e offensive; circostanza questa, resa possibile
dal fatto che la tribuna in questione era situata nelle immediate vicinanze della panchina; più
precisamente, quest’ultima era posta nell’ultimo gradino della tribuna stessa.
Il D.G. ha, inoltre, negato con fermezza le accuse formulate dalla reclamante inerenti al fatto di
aver posto in essere una spinta ai danni di un calciatore della società reclamante, di aver
pronunciato espressioni blasfeme e, tantomeno, di aver pronunciato la frase imputatagli al termine
della gara.
Questo Collegio giudicante, acquisiti e valutati gli elementi di cui sopra, se da una parte non può
esimersi dal censurare, in caso di dichiarazioni mendaci, la condotta processuale poco ortodossa e
comunque sconveniente della reclamante, dall'altra ritiene opportuno disporre un esame più
approfondito in ordine alle accuse formulate dalla società Monterchiese sul presunto
comportamento posto in essere dal D.G.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale Toscana decide pertanto di
rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare, nell'ambito della propria competenza,
eventuali responsabilità che dovessero risultare ad acquisita istruttoria in ordine ai fatti
sopraesposti a carico della società Monterchiese e del suo Presidente, ovvero a carico di altri
tesserati.
Ritornando al fatto contestato a carico del Cutini, in ordine al quantum la sanzione inflitta dal G.S.T
è da considerarsi assolutamente congrua e proporzionata in relazione alle condotte esplicate dal
Cutini il quale, proprio perché rivestente la funzione di allenatore, avrebbe dovuto e dovrebbe
costituire motivo di esempio e di buona educazione non solo per i suoi allievi calciatori, ma anche
per il pubblico che sostiene la squadra dallo stesso diretta ed allenata.
Pertanto, la sanzione inflitta appare equa e correttamente irrogata dal G.S.T., in ordine ai criteri
costantemente applicati da questa D.S.
P.Q.M.
la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
Rimette gli atti alla Procura Federale per accertare, nell'ambito della propria competenza, eventuali
responsabilità che dovessero risultare ad acquisita istruttoria in ordine ai fatti sopraesposti a carico
della società Monterchiese e del suo Presidente, ovvero a carico di altri tesserati.