COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare ALLIEVI PROVINCIALI

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

ALLIEVI PROVINCIALI

069 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’A.S.D. Ricortola 1972 avverso la

decisione dl G.S.T. Massa che comminato le seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 1.000,00 alla società;

- Squalifica fino al 19.07.2011 al giocatore De Luca Alessio;

- Squalifica per 5 gare al calciatore De Luca Alessio.

C.U. n° 21 del 19.11.2009.

Il Giudice Sportivo comminava le sanzioni in epigrafe con le seguenti motivazioni:

Euro 1.000,00 alla società

Dopo il termine della gara un tifoso entrava sul terreno di gioco da una porta lasciata incustodita e

correva verso il D.G. colpendolo con 4 spinte al petto ed alla schiena senza conseguenze. Nel

contempo lo minacciava ed offendeva persistendo in tale atteggiamento a lungo in quanto nessuno

lo allontanava. Entrava quindi sul terreno di gioco altro sostenitore dal solito cancello incustodito e

si avvicinava al D.G. offendendolo e solidarizzando con i giocatori che lo circondavano. Il primo

sostenitore urlando insulti tentava ripetutamente di colpire il D.G. con pugni e manate non

riuscendovi perchè l'arbitro riusciva ad evitarlo e perchè il tifoso veniva fermato a forza da un

giocatore intervenuto.

Quale società responsabile per propri giocatori che in diverse occasioni offendono, applaudono e

minacciano il D.G. e colpiscono con pugni le pareti e la porta dello spogliatoio. Tale situazione

inoltre impediva al D.G. di rientrare nel proprio spogliatoio. Sanzione aggravata per il passivo

comportamento dei dirigenti.

Squalifica fino al 19.07.2001 al giocatore De Luca Alessio

Quale capitano di squadra responsabile di atto di violenza a danno del D.G. compiuto da calciatori

della propria squadra non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui saranno

individuati gli autori degli atti. (art. 3 comma 2 del C.G.S.).

C.U. N. 36 del 24/12/2009 – pag. 1184

Per avere giocatore non identificato, dopo essersi tolto la maglia, colpito con 2 spinte al petto

senza conseguenze il D.G.. Nel contempo lo minacciava ed offendeva finchè un compagno lo ha

allontanato.

Per avere giocatore non identificato lanciato una borraccia semipiena verso il D.G. che riusciva a

schivarla

Squalifica per 5 gare al giocatore De Luca Alessio

A fine gara offendeva ripetutamente il D.G. applaudendolo e lo inseguiva mentre rientrava negli

spogliatoi persistendo nel suo atteggiamento. Sanzione aggravata perchè capitano.

Avverso detti provvedimenti proponeva gravame la società, asserendo che non intende “difendere

i comportamenti vergognosi accaduti”.

Asserisce che uno dei due cancelli fosse chiuso, confermando espressamente che invece l’altro

era aperto. Fornisce la propria versione dell’accaduto senza però portare alcun elemento incisivo a

discarico.

Con particolare riferimento alla squalifica inflitta al capitano per mancata individuazione dei

tesserati responsabili, indica in Gherarducci Marco e Giusti Michael gli autori dei gesti verso il

D.G., imputando al tesserato – sembrerebbe - anche quanto attribuito ad un tifoso. Non si difende,

invero, su quanto imputato direttamente al capitano.

Conclude confermando sostanzialmente i fatti, ma chiedendo l’annullamento della squalifica al

capitano e una riduzione dell’ammenda.

Dopo aver letto gli atti “con attenzione”, come richiesto dalla reclamante (ma è d’uso, per questo

Collegio….), la Commissione osserva quanto segue:

In merito ai fatti imputati a tesserati non identificati, si ritiene di dover rinviare gli atti al Primo

Giudice.

Per quanto concerne le altre due sanzioni, non si ravvedono elementi sostanziali, nella difesa

proposta, per una rivisitazione di quanto imputato, stante anche il supplemento di rapporto arbitrale

che in buona sostanza conferma gli episodi.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo in merito all’ammenda alla società e in relazione

alla squalifica di 5 gare inflitta a De Luca Alessio.

Riqualifica con effetto immediato il capitano De Luca Alessio per quanto a lui imputato per i fatti

attribuiti ad altri tesserati (art. 3 comma 2 CGS)

Rinvia gli atti al G.S. di Massa per i provvedimenti di competenza quali risultanti dall’atto reclamo.

Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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