COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare COPPA TOSCANA SECONDA CATEG

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA

Stagione sportiva 2009 -2010 Oggetto: Reclamo dell’U.S.D. Monterchiese avverso la

squalifica inflitta dal G.S.T fino al 04.02.2010 all’allenatore Cutini Paolo (C.U. n. 29 del

19.11.2009)

Con missiva datata 24.11.u.s. ha proposto rituale e tempestivo reclamo la società U.S.D.

Monterchiese, nella persona del Presidente, avverso il provvedimento con il quale il G.S.T.

squalificava l’allenatore della stessa società – Cutini Paolo – fino al 04.02.2010, con la seguente

motivazione:“Allontanato per proteste, dopo la notifica offendeva il D.G. Una volta in tribuna

persisteva nel proprio contegno ingiurioso ed inoltre minacciava l’arbitro”.

La reclamante ha impugnato il provvedimento sopraindicato, chiedendone una riduzione,

sostenendo che i fatti riportati dal D.G. nel referto non rispondono a quanto realmente accaduto; in

particolare, che l’allenatore Cutini Paolo non aveva istigato i tifosi perché, dopo la notifica del

provvedimento di espulsione, quest’ultimo si era recato a ridosso della panchina per incitare i suoi

calciatori e non in tribuna dove vi erano gli effettivi contestatori.

La società Monterchiese ha altresì sostenuto che nessuna offesa o minaccia, di alcun tipo, era

stata proferita dal Cutini Paolo, ma che, in realtà, le stesse erano state pronunciate solo dai tifosi

presenti in tribuna.

La reclamante, infine, ha concluso il proprio reclamo riportando, a sostegno delle proprie

doglianze, sia la circostanza che il D.G. si era reso colpevole di una spinta ad un calciatore della

propria squadra, gesto accompagnato da alcune espressioni blasfeme, sia dall’aver pronunciato al

termine della gara la seguente frase:“Spero di non tornare mai più, anche questa sera non ero

l’arbitro designato invece mi hanno spedito quassù”.

Alla luce di quanto sopra, la società Monterchiese ha formulato richiesta di audizione personale,

proponendo, altresì, istanza per un confronto con il D.G.

In sede d’esame del reclamo, previa convocazione del Presidente della società U.S.D.

Monterchiese, respinta la richiesta per il confronto diretto con il D.G. poiché espressamente vietato

dall'art. 34, comma 5, C.d.S., la reclamante ha ribadito categoricamente che nessuna offesa era

stata rivolta al D.G. dall’allenatore Cutini Paolo, ma che le stesse erano state pronunciate dal

pubblico presente in tribuna, nonché la circostanza che il D.G. si era reso artefice di una spinta ai

danni di un calciatore della propria squadra e di alcune espressioni blasfeme.

La C.D.T.T., richiesto il supplemento di rapporto al D.G., riunitasi per la discussione, decide di

respingere il reclamo.

Dagli atti emerge la chiara ed evidente responsabilità dell’allenatore Cutini Paolo in ordine ai fatti

contestatigli.

L’ampio ed articolato supplemento di rapporto di gara redatto dal D.G., cui viene riconosciuta

carattere di fede privilegiata dalle norme federali, ha confermato la condotta irriguardosa e

minacciosa posta in essere dall’allenatore.

Il D.G., infatti, ha dichiarato di aver riconosciuto la persona del Cutini Paolo tra i tifosi che

pronunciavano nei suoi confronti le frasi minacciose e offensive; circostanza questa, resa possibile

dal fatto che la tribuna in questione era situata nelle immediate vicinanze della panchina; più

precisamente, quest’ultima era posta nell’ultimo gradino della tribuna stessa.

Il D.G. ha, inoltre, negato con fermezza le accuse formulate dalla reclamante inerenti al fatto di

aver posto in essere una spinta ai danni di un calciatore della società reclamante, di aver

pronunciato espressioni blasfeme e, tantomeno, di aver pronunciato la frase imputatagli al termine

della gara.

Questo Collegio giudicante, acquisiti e valutati gli elementi di cui sopra, se da una parte non può

esimersi dal censurare, in caso di dichiarazioni mendaci, la condotta processuale poco ortodossa e

comunque sconveniente della reclamante, dall'altra ritiene opportuno disporre un esame più

approfondito in ordine alle accuse formulate dalla società Monterchiese sul presunto

comportamento posto in essere dal D.G.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione Disciplinare Territoriale Toscana decide pertanto di

rimettere gli atti alla Procura Federale per accertare, nell'ambito della propria competenza,

eventuali responsabilità che dovessero risultare ad acquisita istruttoria in ordine ai fatti

sopraesposti a carico della società Monterchiese e del suo Presidente, ovvero a carico di altri

tesserati.

Ritornando al fatto contestato a carico del Cutini, in ordine al quantum la sanzione inflitta dal G.S.T

è da considerarsi assolutamente congrua e proporzionata in relazione alle condotte esplicate dal

Cutini il quale, proprio perché rivestente la funzione di allenatore, avrebbe dovuto e dovrebbe

costituire motivo di esempio e di buona educazione non solo per i suoi allievi calciatori, ma anche

per il pubblico che sostiene la squadra dallo stesso diretta ed allenata.

Pertanto, la sanzione inflitta appare equa e correttamente irrogata dal G.S.T., in ordine ai criteri

costantemente applicati da questa D.S.

P.Q.M.

la C.D.T.T. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.

Rimette gli atti alla Procura Federale per accertare, nell'ambito della propria competenza, eventuali

responsabilità che dovessero risultare ad acquisita istruttoria in ordine ai fatti sopraesposti a carico

della società Monterchiese e del suo Presidente, ovvero a carico di altri tesserati.

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