COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare GIOVANISSIMI FASCIA “B”

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 36 del 24/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

GIOVANISSIMI FASCIA “B”

083 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo proposto dall’USD Folgore avverso la decisione

del G.S. Lucca che ha squalificato il tesserato Pellegrini Robson per 3 gare. C.U. n° 23 del

03.12.2009.

Il Giudice Sportivo squalificava per tre gare il calciatore Pellegrini Robson poiché espulso per

somma di ammonizioni, alla notifica teneva contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Si

attardava nell’uscire dal terreno di gioco.

Con il reclamo proposto la società richiede una riduzione della squalifica, evidenziando generiche

provocazioni, l’assoluta correttezza del calciatore, e la mancanza di reiterazione.

Il reclamo non può essere accolto.

La frase irriguardosa risulta dal rapporto di gara, ed è noto che viene sanzionata con due giornate

di squalifica, così come le offese.

Il G.S. ha senz’altro tenuto conto di tutte le attenuanti, visto anche l’attardarsi dall’uscire dal campo

del Pellegrini.

La mancanza di reiterazione non rileva, poiché in quel caso la sanzione sarebbe stata più afflittiva.

C.U. N. 36 del 24/12/2009 – pag. 1185

La squalifica comminata dal Primo Giudice, pertanto, risulta equa e ben calibrata.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

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