COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it Comunicato Ufficiale N° 25 del 05/11/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RICORSO SOCIETA’ ASD BRONZOLO V
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figctaa.it
Comunicato Ufficiale N° 25 del 05/11/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RICORSO SOCIETA’ ASD BRONZOLO VADENA FUTSAL CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA DEL CALCIATORE LEVEGHI DAVIDE DI CUI AL C.U. N. 21 DI DATA 22.10.2009
(GARA GREEN TOWER TRENTO - BRONZOLO VADENA FUTSAL CLUB DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 DEL 16.10.2009)
In esito alle risultanze degli atti ufficiali relativi alla gara del campionato di Calcio a cinque Serie C1
Green Tower Trento – Bronzolo Vadena Futsal Club del 16.10.2009, il G.S. presso il Comitato Regionale
Trentino Alto Adige ha inflitto al calciatore Leveghi Davide (Bronzolo Vadena Futsal Club) la squalifica
per quattro gare con la seguente motivazione: “alla notifica del provvedimento dell’ammonizione
offendeva ripetutamente l’arbitro, minacciandolo, quindi gli lanciava contro il pallone che, di rimbalzo, lo
colpiva allo stinco senza peraltro causargli danno”.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale e tempestivo ricorso la società ASD Bronzolo Vadena
Futsal Club contestando la dinamica dei fatti, con conseguente richiesta di riduzione della sanzione
inflitta al proprio tesserato.
La Commissione ha proceduto all’audizione del Direttore di gara, del Presidente della società
reclamante e del calciatore Leveghi Davide.
L’arbitro ha integralmente confermato quanto descritto nel rapporto relativamente alle ingiurie ed alle
minacce subite, precisando peraltro che il Leveghi, dopo l’episodio che aveva comportato la sua
ammonizione per simulazione, aveva tenuto in mano il pallone, pensando di dover battere una punizione
a proprio favore.
In esito alle ingiurie ed alle minacce profferite verso il direttore di gara ed alla conseguente espulsione, il Leveghi, allontanandosi, aveva gettato via il pallone con gesto di plateale quanto scomposta protesta. Del tutto casualmente il pallone, rotolando e rimbalzando, aveva colpito lievemente una gamba del direttore di gara: in buona sostanza è stata esclusa qualsivoglia volontarietà di colpire il direttore di gara da parte del Leveghi. La precisazione mitiga, ancorchè di pochissimo la gravità del fatto, ragion per cui appare congrua la sanzione della squalifica per tre giornate di gara.
Ciò premesso, la C.D., in parziale accoglimento del ricorso della società ASD Bronzolo Vadena Futsal Club riduce a tre gare di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Leveghi Davide (ASD Bronzolo Vadena Futsal Club). Poiché il ricorso è stato ancorchè parzialmente accolto si autorizza il non addebito della relativa tassa.