COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale E C C E L L E N Z A NEL R
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
E C C E L L E N Z A
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO
ALLA GARA – NESTOR / SAN MARCO DISPUTATA IL 13.09.2009 A MARSCIANO(PG), AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.22 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA DATATO 15.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZUOLI FABRIZIO PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Fabrizio Mazzuoli, specificando peraltro che il
colpo subito alla nuca ad opera del predetto giocatore non gli provocò alcun dolore,, e che il gesto
non fu accompagnato né da offese né da minacce. In tale contesto, pur evidenziandosi la
deprecabilità dell’episodio, deve essere tenuta in considerazione la totale assenza di pregiudizio
subito dal direttore di gara, tale da far ritenere che il gesto in questione sia collocabile ai limiti del
comportamento violento in senso proprio . La sanzione deve essere conseguentemente ridotta a 5
giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Mazzuoli Fabrizio.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.