COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale E C C E L L E N Z A NEL R

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 34 del 09/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

E C C E L L E N Z A

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C. IN RIFERIMENTO

ALLA GARA – NESTOR / SAN MARCO DISPUTATA IL 13.09.2009 A MARSCIANO(PG), AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.22 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 15.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MAZZUOLI FABRIZIO PER OTTO GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 08.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi: annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel

referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Fabrizio Mazzuoli, specificando peraltro che il

colpo subito alla nuca ad opera del predetto giocatore non gli provocò alcun dolore,, e che il gesto

non fu accompagnato né da offese né da minacce. In tale contesto, pur evidenziandosi la

deprecabilità dell’episodio, deve essere tenuta in considerazione la totale assenza di pregiudizio

subito dal direttore di gara, tale da far ritenere che il gesto in questione sia collocabile ai limiti del

comportamento violento in senso proprio . La sanzione deve essere conseguentemente ridotta a 5

giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Mazzuoli Fabrizio.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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