COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL REC

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

SECONDA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. TIGROTTI MORRA - IN RIFERIMENTO ALLA

GARA: TIGROTTI MORRA / REAL PADULE DISPUTATA IL 27.09.2009 A MORRA-GUBBIO(PG),

AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.31 DEL COMITATO

REGIONALE UMBRIA DATATO 30.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE LEMINCI DIEGO PER SETTE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel

referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Leminci Diego.

Si tratta di una condotta violenta che merita adeguata sanzione, anche per il comportamento

tenuto dopo la notifica dell’espulsione; tuttavia considerato che il calciatore colpito ha potuto

regolarmente proseguire la gara e non ha quindi subito gravi conseguenze dal gesto del Leminci, la

squalifica può essere contenuta in sei giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 6 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Leminci Diego.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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