COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL R

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

TERZA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. IKUVIUM - IN RIFERIMENTO ALLA GARA :

IKUVIUM / COSTACCIARO DISPUTATA IL 26.09.2009 A GUBBIO(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL

GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA

DATATO 01.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GHIRELLI ROBERTO PER TRE GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il comportamento posto in essere dal

calciatore Ghirelli Roberto non ha determinato il nascere di una vera e propria rissa, essendosi

concretizzato in uno spintonamento reciproco con un giocatore avversario, subito sedato anche in

conseguenza dell’intervento di altri calciatori.

L’arbitro ha altresì precisato che in seguito all’espulsione il Ghirelli è uscito dal terreno di gioco

senza protestare.

Ciò posto, la Commissione ritiene equo contenere in due giornate di squalifica la sanzione inflitta

al suddetto giocatore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Ghirelli Roberto.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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