COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 41 del 23/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 1^ CATEGORIA NEL RECLA

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 41 del 23/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

1^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA PICCIONE, IN RIFERIMENTO ALLA GARA

– PADULE / PICCIONE DISPUTATA IL 07.10.2009 A PADULE DI GUBBIO (PG), AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.33 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 07.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ANGELI ALBERTO PER QUATTRO GARE.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 22.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : eccessività della

sanzione e richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur ritualmente

convocato.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Gli episodi descritti nel referto dal direttore di gara integrano sicuramente gli estremi del

comportamento irriguardoso ed offensivo da parte del calciatore Angeli, ma non anche quelli della

minaccia in senso proprio.

Si ritiene conseguentemente equo ridurre la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di

gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 3 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Angeli Alberto.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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