COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2”

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE “A2”

NEL RECLAMO PROPROSTO IN PROPRIO DAL CALCIATORE ONOFRI NICO TESSERATO SOCIETA’

CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI [TR] IN RIFERIMENTO ALLA GARA : ASD ORTANA CALCIO / POL. D.

J.CAMPOMAGGIO COLLESCIPOLI DISPUTATA IL 19.09.2009 A ORTE (VT), AVVERSO LA DECISIONE

DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.27 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO

23.09.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ONOFRI NICO FINO AL 30.06.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo il calciatore, adducendo i seguenti motivi : Annullamento della

sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione del 08.10.2009, avanti questa Commissione era presente l’arbitro ed il

ricorrente.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel

referto circa il comportamento tenuto da Nico Onofri, specificando peraltro che il gesto compiuto

dal calciatore è stato istintivo e gli ha provocato solo un leggero dolore.

L’arbitro ha inoltre precisato che a fine gara l’Onofri Nico, si è presentato allo spogliatoio per

scusarsi per l’accaduto.

L’episodio merita adeguata sanzione, trattandosi di condotta violenta, seppur non particolarmente

marcata; peraltro va tenuto in adeguata considerazione il fatto che il calciatore ha subito fatto

ammenda del gesto compiuto e che anche in sede di audizione ha ammesso di aver sbagliato ,

ribadendo di non avere intenzione di procurare violenza all’arbitro.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la squalifica inflitta dal G.S. debba essere sensibilmente

ridotta, potendo essere contenuta fino al 31.01.2010.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Onofri Nico,

fino al 31.01.2010.

DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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