COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEL RECLAM
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
PROMOZIONE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C. POZZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – A.C. POZZO
/ COLLEPEPE DISPUTATA IL 11.10.2009 A POZZO [PG], AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE
SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 14.10.2009
PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PIGNIERI GIOVANNI PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel
referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Pignieri Giovanni, il quale, espulso
unitamente ad un avversario per scorrettezze reciproche, colpiva l’avversario con un calcio ad una
gamba ed un pugno ed offendeva l’arbitro stesso prima di abbandonare il terreno di gioco.
Si ritiene equo contenere la sanzione in 5 giornate di squalifica.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 5 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Pignieri Giovanni.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.