COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.P. VALDIPIERLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA –

TURRIS SAN LEO / VALDIPIERLE DISPUTATA IL 25.10.2009 A SAN LEO BASTIA [PG], AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.43 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 28.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE FREDDONI FEDERICO PER QUATTRO GIORNATE DI

GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione .

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur

regolarmente convocato. Risulta presente il Presidente della società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame del referto arbitrale non è dato evincere che il gesto commesso dal calciatore Freddoni

Federico nei confronti dell’avversario sia stato posto in essere volontariamente e a gioco fermo.

Risulta peraltro che il calciatore colpito non ha subito particolare lesioni tanto che ha potuto

riprendere quasi subito il gioco.

Ciò premesso, si ritiene conseguentemente equo ridurre a due giornate effettive di gara la

squalifica comminata dal G.S. al suddetto Freddoni.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Freddoni Federico.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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