COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

2^ CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GS CASTEL DEL LAGO IN RIFERIMENTO ALLA GARA –

CASTEL DEL LAGO / NUOVA CASTEL TODINO DISPUTATA IL 18.10.2009 AD ARRONE [TR], AVVERSO

LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 21.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TROTTI EMILIO PER QUATTRO GIORNATE DI GARA

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : richiesta di

riduzione della sanzione .

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione non era presente l’arbitro seppur

regolarmente convocato.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dall’esame del referto arbitrale risulta un comportamento offensivo posto in essere dal calciatore

Trotti Emilio nei confronti del direttore di gara. Detto comportamento però non risulta essere

reiterato e pertanto ritiene questa Commissione equo contenere la sanzione della squalifica

inflitta dal G.S. a tre giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 3 giornate di squalifica la sanzione inflitta al

giocatore Trotti Emilio.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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