COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2”

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 50 del 13/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

JUNIORES REGIONALE “A2”

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. MASSA MARTANA IN RIFERIMENTO ALLA GARA

– PANTALLA / MASSA MARTANA DISPUTATA IL 10.10.2009 A PANTALLA [PG], AVVERSO LA

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.37 DEL COMITATO REGIONALE

UMBRIA DATATO 14.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BORDACCHINI MATTIA FINO AL 15.03.2010.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.11.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro ed il delegato della

società reclamante.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto dal medesimo descritto nel

referto circa il comportamento tenuto dal calciatore Bordacchini Mattia ed all’episodio accaduto

dopo la gara, durante il tragitto verso casa dell’arbitro; quest’ultimo ha chiarito che nell’occasione

il Bordacchini non si trovava alla guida dell’autovettura ma sul sedile del passeggero. I fatti

accaduti meritano adeguata sanzione che tuttavia la Commissione ritiene congruo contenere fino

al 31.01.2010.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta al giocatore Bardacchini Mattia

fino al 31.01.2010.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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