COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 53 del 20/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI PROVINCIALE (FOLIGNO)

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 53 del 20/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

ALLIEVI PROVINCIALE (FOLIGNO)

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. JUNIOR ANGELANA IN RIFERIMENTO ALLA

GARA – ASD JUNIOR ANGELANA / S. ERACLIO DISPUTATA IL 14.10.2009 A CASTELNUOVO DI ASSISI

[PG], AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.7 DELLA

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI FOLIGNO DATATO 28.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.

- PER AMMENDA DI €. 700,00.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.11.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Il direttore di gara ha confermato che al termine del primo tempo due estranei hanno fatto

ingresso nel terreno di gioco offendendolo e spingendogli la testa contro la porta dello spogliatoio;

l’arbitro ha peraltro precisato che i due estranei sono stati subito dopo allontanati dai dirigenti

della società Junior Angelana. E’ emerso altresì che i due individui erano i fratelli di un giocatore

rimasto gravemente ferito nel corso della gara [rottura di un dente], che erano stati fatti entrare

per prestare soccorso al suddetto calciatore.

Ciò premesso, ferma restando la gravità dell’episodio, considerato tuttavia il fattivo

comportamento dei dirigenti della società odierna reclamante nonché l’imprevedibilità della

reazione delle due persone fatte accedere all’interno del recinto di gioco, si ritiene equo ridurre la

sanzione dell’ammenda in €. 500,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda alla società Junior

Angelana ad €.500,00.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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