COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:

www.figc-cru.it e sul

Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

- PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CARLO CARTA PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2009, la seguente decisione.

NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento

della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.

ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.

motivi della decisione

SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:

Dai chiarimenti forniti dal direttore di gara a questa Commissione è emerso che il principio di rissa

verificatosi a fine gara negli spogliatoi è ascrivibile essenzialmente all’ingresso all’interno del

recinto da parte di un sostenitore del Guardea e non già al comportamento offensivo e minaccioso

posto precedentemente in essere dal calciatore Carta nei confronti degli avversari.

Si ritiene conseguentemente equo contenere in due giornate di squalifica la sanzione inflitta al

suddetto calciatore.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a due giornate di gara la squalifica inflitta al

giocatore Carlo Carta.

- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.

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