COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE TERNI
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 56 del 27/11/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE TERNI
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN VENANZO IN RIFERIMENTO ALLA GARA – A.S.D. SPORTIVA SAN VENANZO / MONTECCHIO DISPUTATA IL 31.10.2009 A SAN VENANZO [TR], AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.9 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI DATATO 04.11.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
· PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE TENERINI DANIELE FINO AL 06.02.2010.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 26.11.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il comportamento posto in essere dal Tenerini Daniele descritto nel referto è stato confermato dal direttore di gara e, peraltro è stato sostanzialmente ammesso dalla stessa società reclamante. Ferma restando la censurabilità del suddetto comportamento, considerata l’assenza di qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica dell’arbitro, si ritiene che la sanzione inflitta dal G.S. debba essere comunque ridotta fino al 06.01.2010.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al giocatore Tenerini Daniele fino
al 06.01.2010.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.