COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO P
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 59 del 04/12/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
2^ CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA – PITULUM – REAL
FOSSATO DISPUTATA IL 15.11.2009 AD UMBERTIDE, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
RIPORTATA NEL C.U. N.51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 18.11.2009 PUBBLICATO IN PARI
DATA.
· PER AMMENDA DI €. 450,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 03.12.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : Annullamento della
sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha puntualmente confermato il contenuto del referto, precisando che l’aggressore, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, è entrato da un cancello aperto, e non era stato mai visto prima dall’arbitro. Tale circostanza porta ad escludere che potesse trattarsi del custode come invece indicato dalla società Pitulum. L’arbitro ha inoltre, confermato di essere stato preso per la maglia dall’aggressore, il quale non ha proseguito nell’atteggiamento violento solo grazie al pronto intervento dei dirigenti della squadra locale. Tale circostanza però, che di per sè potrebbe configurare una attenuante, nel caso di specie non può essere considerata ai fini di una ulteriore riduzione della sanzione, in quanto valutata ed applicata dal G.S. nella determinazione della sanzione inflitta in primo grado.
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto della società F.C. Pitulum.
- DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.