COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 5 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO promosso dalla Procura Federal
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 5 ottobre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO
promosso dalla Procura Federale con nota del 28/5/09 (prot. 842/520/pf 08 09 GR/mg)
nei confronti di
RAMPINO Andrea calciatore della Soc. APD Giov. Campi;
Soc. APD Gioventù Campi;
per rispondere
- il primo, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'ari. 1 comma 1 G.G.S., per
essersi reso responsabile della grave scorrettezza commessa nei confronti del direttore di gara al termine
dell’incontro del campionato di seconda categoria Puglia GIOVENTU’ CAMPI – SQUINZANO disputato il
26.10. 2008.
- la Soc. Giov. Campi per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazione
ascritta al proprio tesserato.
FATTO
Con la succitata nota del 28/5/09 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare
Territoriale il calciatore Rampino Andrea, il quale, con propria dichiarazione da lui stesso sottoscritta, si
assumeva ogni responsabilità ammettendo espressamente di aver lui strattonato l'arbitro al termine della
gara del 20/10/08 Giov. Campi Squinzano e quindi di escludere qualsiasi responsabilità addebitata al
calciatore Alessio SPADA e, pertanto, chiedeva che venisse comminata a lui la squalifica anziché al suo
collega.
Ritenuta la condotta gravemente contraria ai principi di lealtà correttezza e probità la Procura Federale
deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti succitate affinchè rispondessero delle
violazioni loro contestate.
Verificata la ritualità delle contestazioni e delle comunicazioni, con racc. A.R. del 31/8/09 la C.D.T Puglia
disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 28/3/09, alla quale comparivano:
- l'Avv. Paolo MORMANDO per la Procura Federale;
- l'Avv. Domenico ZINNARI nella qualità di legale rappresentante della Soc. Giov. Campi;
- non compariva; ancorché regolarmente convocato, il calciatore RAMPINO Andrea.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria il Presidente dava la parola al sostituto Procuratore Federale Avv. Paolo
Mormando, il quale, dopo ampia discussione, concludeva chiedendo:
- per la Soc. Gov. Campi l'ammenda di Euro 250,00;
- per il calciatore Rampino Andrea la squalifica di 3 giornate effettive di gara.
Il Presidente dava la parola all'Avv. Zinnari, quale delegato della Soc. Giov. Campi il quale, dopo ampia
discussione concludeva chiedendo preliminarmente l’improcedibilità, inammissibilità del procedimento
dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e la sua remissione al Giudice Sportivo, ed in subordine
l’applicazione delle sanzioni nei minimi edittali.
OSSERVAZIONI
La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, acquisita con certezza la prova dell’infrazione addebitata al
calciatore Rampino Andrea che va punito con la sanzione nella misura richiesta dal Procuratore Federale che
va condivisa.
Per quanto attiene alla sanzione da infliggere alla Soc. Giov. Campi (oggettivamente responsabile per gli
addebiti ascritti al proprio tesserato) la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che vadano applicate le
attenuanti invocate dalla società, per cui equa si appalesa la sanzione dell’ammenda di euro 100,00.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia
DELIBERA
di infliggere:
- al calciatore Rampino Andrea la squalifica di 3 giornate effettive di gara;
- alla Soc. Giov. Campi l’ammenda di Euro 100,00.