COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARI

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 179 del 24.11.2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Terranova Calogero  (Presidente S.S.D. Licata 1931 s.r.l.)

Società S.S.D. Licata 1931 s.r.l.

Procedimento 56/A

Considerato che la Procura Federale con nota 1800/305 pf  09-10  GR/mg del 13 Ottobre 2009  debitamente notificata alle parti in epigrafe indicate ha deferito innanzi questa Commissione Disciplinare le stesse per rispondere delle violazioni di cui agli artt.1 comma1)  C.G.S. e 8 commi 9) e 15) C.G.S. in relazione all’art. 94-ter) comma 13  N.O.I.F. nonché art. 4 comma 1) C.G.S.

Rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all’udienza dibattimentale che ha avuto luogo Martedì  10 Novembre 2009 con inizio alle ore 15.30;

Dato atto che alla predetta udienza è presente nessuna delle parti deferite.

Sentito il rappresentante la Procura Federale il quale ha concluso con la richiesta: “Ritenere responsabili degli addebiti loro ascritti, giusto atto di deferimento, infliggendo al Sig.  Terranova Calogero la inibizione per mesi 6 (sei); alla società S.S.D. Licata 1931 s.r.l. l’ammenda di € 3000,00 (tremila).

Raccolte quanto richiesto dalle parti deferite: nessuna memoria difensiva.

Ritenuto che quanti rinviati a giudizio devono rispondere quanto loro addebitato, giusto atto di deferimento loro notificato, (per non avere ottemperato alle decisione del Collegio Arbitrale inappellabile ed immediatamente esecutiva, del 27 Giugno 2009 )

DELIBERA

 

Di ritenere responsabili dei capi di imputazione loro ascritti, di cui all’atto di rinvio a giudizio debitamente notificato agli interessati, in epigrafe indicati e singolarmente specificati, infliggendo:

al Sig. Terranova Calogero (Presidente S.S.D. Licata 1931 s.r.l.)  la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.19 punto 1 lettera h C.G.S. per mesi 6 (sei); alla società S.S.D. Licata 1931 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta l’ammenda di € 3000,00 (tremila)

La presente delibera va notificata alle parti interessate ed alla Procura Federale

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