COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 5 ottobre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO promosso dalla Procura Federal

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 20 del 5 ottobre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DEFERIMENTO

promosso dalla Procura Federale con nota del 28/5/09 (prot. 842/520/pf 08 09 GR/mg)

nei confronti di

RAMPINO Andrea calciatore della Soc. APD Giov. Campi;

Soc. APD Gioventù Campi;

per rispondere

- il primo, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi dell'ari. 1 comma 1 G.G.S., per

essersi reso responsabile della grave scorrettezza commessa nei confronti del direttore di gara al termine

dell’incontro del campionato di seconda categoria Puglia GIOVENTU’ CAMPI – SQUINZANO disputato il

26.10. 2008.

- la Soc. Giov. Campi per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per le violazione

ascritta al proprio tesserato.

FATTO

Con la succitata nota del 28/5/09 il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare

Territoriale il calciatore Rampino Andrea, il quale, con propria dichiarazione da lui stesso sottoscritta, si

assumeva ogni responsabilità ammettendo espressamente di aver lui strattonato l'arbitro al termine della

gara del 20/10/08 Giov. Campi Squinzano e quindi di escludere qualsiasi responsabilità addebitata al

calciatore Alessio SPADA e, pertanto, chiedeva che venisse comminata a lui la squalifica anziché al suo

collega.

Ritenuta la condotta gravemente contraria ai principi di lealtà correttezza e probità la Procura Federale

deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti succitate affinchè rispondessero delle

violazioni loro contestate.

Verificata la ritualità delle contestazioni e delle comunicazioni, con racc. A.R. del 31/8/09 la C.D.T Puglia

disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 28/3/09, alla quale comparivano:

- l'Avv. Paolo MORMANDO per la Procura Federale;

- l'Avv. Domenico ZINNARI nella qualità di legale rappresentante della Soc. Giov. Campi;

- non compariva; ancorché regolarmente convocato, il calciatore RAMPINO Andrea.

Dichiarata chiusa la fase istruttoria il Presidente dava la parola al sostituto Procuratore Federale Avv. Paolo

Mormando, il quale, dopo ampia discussione, concludeva chiedendo:

- per la Soc. Gov. Campi l'ammenda di Euro 250,00;

- per il calciatore Rampino Andrea la squalifica di 3 giornate effettive di gara.

Il Presidente dava la parola all'Avv. Zinnari, quale delegato della Soc. Giov. Campi il quale, dopo ampia

discussione concludeva chiedendo preliminarmente l’improcedibilità, inammissibilità del procedimento

dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale e la sua remissione al Giudice Sportivo, ed in subordine

l’applicazione delle sanzioni nei minimi edittali.

OSSERVAZIONI

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, acquisita con certezza la prova dell’infrazione addebitata al

calciatore Rampino Andrea che va punito con la sanzione nella misura richiesta dal Procuratore Federale che

va condivisa.

Per quanto attiene alla sanzione da infliggere alla Soc. Giov. Campi (oggettivamente responsabile per gli

addebiti ascritti al proprio tesserato) la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che vadano applicate le

attenuanti invocate dalla società, per cui equa si appalesa la sanzione dell’ammenda di euro 100,00.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia

DELIBERA

di infliggere:

- al calciatore Rampino Andrea la squalifica di 3 giornate effettive di gara;

- alla Soc. Giov. Campi l’ammenda di Euro 100,00.

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