COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Deferimento promosso dal Procuratore Fed

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 26 del 5 Novembre 2009

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Deferimento

promosso dal Procuratore Federale della FIGC con nota del 25 Giugno 2009 (prot. 6478 08-09 PF/SP/fda) nei

confronti dei signori:

- Modesto LOMUZIO Presidente ASD ARPIFOGGIA;

- Michele DEDDA Presidente AS ATLETICO BOVINO;

- Francesco. DE PASCALE Presidente ATLETICO FOGGIA;

- Antonio MARCELLINO presidente ASD CARMIANO;

- Renato MASI Presidente US ERCHIE ASD;

- Mauro LA SALANDRA Presidente US FOGGIA INCEDIT;

- Massimo MANERA Presidente ACD GRECIA SALENTINA;

- Gianpiero Donato PRESICCE Presidente US NERETINA CALCIO;

- Giuseppe SCARATI Presidente ASD NUOVA LATERZA;

- Carlo MARULLI Presidente ASD REAL SQUINZANO;

- Saverio DIOMEDE Presidente ASD S. PAOLO;

- Giuseppe SANTORO Presidente ASD VIRTUS TARANTO

nonché delle società

1) ASD ARPIFOGGIA

2) AS ATLETICO BOVINO

3) ATLETICO FOGGIA

4) ASD CARMIANO

5) US ERCHIE ASD

6) US FOGGIA INCEDIT

7) ACD GRECIA SALENTINA

8) US NERETINA CALCIO

9) ASD NUOVA LATERZA

10) ASD REAL SQUINZANO

11) ASD S. PAOLO

12) ASD VIRTUS TARANTO

PER RISPONDERE

1. i primi della violazione di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32 commi 1 e

7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, come integrato dalle disposizioni emanate con

Comunicato Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti per come richiamate al capitolo A4 - lettera F,

per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato

giovanile Allievi o Giovanissimi, indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, oppure, in

alternativa, al Campionato “Juniores - Under 18” nella Stagione Sportiva 2008 - 2009;

2. le seconde per responsabilità diretta ex articolo 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le

violazioni ascritte ai proprio presidenti.

F A T T O

Su segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Puglia la Procura Federale accertava che le società

su menzionate partecipanti al campionato di Prima Categoria, avevano disatteso all’obbligo di svolgere, con

una propria squadra, attività giovanile nella stagione sportiva 2008/2009.

Con la succitata nota del 25 Giugno 2009 il Procuratore Federale, dopo aver rilevato che alle società di Prima

Categoria è fatto obbligo, giusta Comunicato Ufficiale n. 1 del 1/7/2008 della LND emanato in attuazione delle

disposizioni di cui all’art. 49.1 lettera C delle N.O.I.F. e degli artt. 23 e 32 comma 1° del Regolamento della

LND, di svolgere attività giovanile con una propria squadra ai campionati indetti dal Settore, nonché all’attività

giovanile della Lega;

Dopo aver ritenuto che l’omissione, per come indicato dal Comitato Regionale Puglia della LND, con propria

nota del 4/3/2009, integra gli estremi della violazione di cui all’art. 32 comma 1° del Regolamento della LND

ascrivibile per immedesimazione organica ai rispettivi presidenti innanzi menzionati

DEFERIVA

A questa Commissione Disciplinare Territoriale le società e i rispettivi presidenti come innanzi indicati,

perché rispondessero delle violazioni loro addebitate.

Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, con raccomandata AR del 31/8/2009 la

Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, disponeva la convocazione di tutte le parti innanzi indicate per

l'udienza del 5/10/2009, nel corso della quale compariva:

- l'Avv. Giuseppe MONACO per la Procura Federale.

Non comparivano, benché regolarmente convocate le società ASD ARPIFOGGIA, US ERCHIE ASD, ACD

GRECIA SALENTINA, US NERETINA CALCIO, ASD REAL SQUINZANO che, tuttavia inviavano memorie

difensive delle quali veniva data lettura.

Non comparivano, ne inviavano deduzioni a difesa, le società AS ATLETICO BOVINO, ATLETICO FOGGIA,

ASD CARMIANO,US FOGGIA INCEDIT, ASD NUOVA LATERZA, S. PAOLO, ASD VIRTUS TARANTO ed i

loro rispettivi presidenti.

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Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale il Presidente dava la parola al Sostituto Procuratore

Federale il quale dopo ampia discussione concludeva chiedendo:

- per la A.S.D. ARPIFOGGIA la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 750,00 e al suo presidente sig.

LOMUZIO Modesto la inibizione di mesi uno;

- per la U.S. ERCHIE ASD la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 750 00 e al suo Presidente Sig.

MASI Renato la inibizione di mesi uno;

- per la A.C.D. GRECIA SALENTINA la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 750.00 e al suo

Presidente Sig. MANERA Massimo la inibizione di mesi uno;

- per la U.S.. NERETINA CALCIO la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 750.00 e al suo

Presidente Sig. PRESICCE Donato Gianpiero la inibizione di mesi uno;

- per la A.S.D. REAL SQUINZANO la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 750.00 e al suo

Presidente Sig. MARULLI Carlo la inibizione di mesi uno;

- per la AS ATLETICO BOVINO (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1000,00 e per il

suo presidente Sig. DEDDA Michele la inibizione di mesi DUE;

- per la ATLETICO FOGGIA (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1000,00 e per il suo

presidente Sig. DE PASCALE Francesco l'inibizione di mesi DUE;

- per l’ASD CARMIANO (non comparsa) la sanzione dall'ammenda di Euro 1000,00 e per il suo

presidente Sig. M.ARCELLINO Antonio l'inibizione di mesi DUE;

- per la US FOGGIA INCEDIT (non comparsa) la sanzione dall'ammenda di Euro 1000,00 e per il suo

presidente Sig. LA SALANDRA Mauro l'inibizione di mesi DUE;

- per la ASD NUOVA LATERZA (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1000,00 e per il suo

presidente Sig. SCARATI Giuseppe l'inibizione di mesi DUE;

- per la ASD S. PAOLO (non comparsa) la sanzione del i'ammenda di Euro 1000,00 e per il suo

presidente Sig. DIOMEDE Saverio l'inibizione di mesi DUE;

- per la ASD VIRTUS TARANTO (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1000,00 e per il

suo presidente l'inibizione di mesi DUE.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Disciplinare Territoriale Puglia ritiene non esservi dubbi sulle violazioni contestate ai deferiti

sia perché ammesse da alcuni da essi, sia perché non contestate da chi non è comparso per giustificarle.

Va quindi affermata la loro responsabilità e ciascuno di essi va punito, in maniera diversificata per i motivi che

seguono.

Per quanto attiene alle società (ASD Arpifoggia, US Erchie ASD, ACD Grecia Salentina, US Neretina Calcio,

ASD Real Squinzano) ed ai loro rispettivi presidenti, non comparsi, ma che hanno inviato memorie difensive,

va subito detto che le argomentazioni addotte con i suscitati scritti difensivi, non costituiscono motivi di

esonero da responsabilità, ma solo attenuanti generiche ritenute ricorrenti dalla Procura Federale ed

applicate in sede di richiesta delle relative sanzioni che, condivise, vanno irrogate come da dispositivo.

Per quanto invece attiene alle società deferite ed ai loro rispettivi presidenti non comparsi (AS Atletico Bovino,

Atletico Foggia, ASD Carmiano, US Foggia Incedit, ASD Nuova Laterza, ASD S. Paolo, ASD Virtus Taranto),

non essendo revocabili in dubbio le rispettive loro responsabilità per gli addebiti loro mossi, anche perché non

contestati, vanno condivise ed applicate le sanzioni indicate dalla Procura Federale, come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia, ritenuto che per disposizioni federali, la

sanzione da infliggere alle società deferite, non può essere inferiore a € 1000

DELIBERA

infliggersi:

- alla soc. A.S.D. ARPIFOGGIA la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 1000,00 e al suo

presidente sig. LOMUZIO Modesto la inibizione di mesi uno;

- alla soc. U.S. ERCHIE ASD la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 1000,00 e al suo Presidente

Sig. MASI Renato la inibizione di mesi uno;

- alla soc. A.C.D. GRECIA SALENTINA la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 1000,00 e al suo

Presidente Sig. MANERA Massimo la inibizione di mesi uno;

- alla soc. U.S.. NERETINA CALCIO la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 1000,00 e al suo

Presidente Sig. PRESICCE Donato Gianpiero la inibizione di mesi uno;

- alla soc. A.S.D. REAL SQUINZANO la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 1000,00 e al suo

Presidente Sig. MARULLI Carlo la inibizione di mesi uno;

- alla soc. AS ATLETICO BOVINO (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1200,00 e per il

suo presidente Sig. DEDDA Michele l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. ATLETICO FOGGIA (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1200,00 e per il

suo presidente Sig. DE PASCALE Francesco l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. ASD CARMIANO (non comparsa) la sanzione dall'ammenda di Euro 1200,00 e per il suo

presidente Sig. M.ARCELLINO Antonio l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. US FOGGIA INCEDIT (non comparsa) la sanzione dall'ammenda di Euro 1200,00 e per il

suo presidente Sig. LA SALANDRA Mauro l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. ASD NUOVA LATERZA (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1200,00 e per il

suo presidente Sig. SCARATI Giuseppe l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. ASD S. PAOLO (non comparsa) la sanzione del i'ammenda di Euro 1200,00 e per il suo

presidente Sig. DIOMEDE Saverio l'inibizione di mesi DUE;

- alla soc. ASD VIRTUS TARANTO (non comparsa) la sanzione dell'ammenda di Euro 1200,00 e per il

suo presidente l'inibizione di mesi DUE.

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Commissione Disciplinare Territoriale Puglia 5/10/2009.

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