COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.S. ANTONELLI – A.C.D. SANTERAMO del

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 36 del 5 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.S. ANTONELLI - A.C.D. SANTERAMO del 29 Novembre 2009. (Reclamo della società A.C.D.

SANTERAMO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del

calciatore CARELLA MICHELE, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 30 del 3

Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  rilevato che la sanzione inflitta è eccessiva rispetto al reale svolgimento della condotta del tesserato

CARELLA MICHELE;

-  considerato che la stessa società ricorrente non chiede l’annullamento della sanzione inflitta, bensì la

sua mitigazione in seconde cure;

-  ritenuto, pertanto, di mitigare la sanzione inflitta, alla luce della condotta, anche successiva

all’espulsione

DELIBERA

-  di ridurre la sanzione inflitta dal Giudice di primo grado con la squalifica del calciatore CARELLA

MICHELE sino a tutto il 15 Gennaio 2010;

-  non addebitarsi la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

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