COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 7 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 37 del 7 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Gara: F.C. OTRANTO - A.C.D. OLIMPICA SURANO del 6 Dicembre 2009. (Reclamo della F.C.

OTRANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

squalifica campo 3 gg a porte chiuse, ammenda € 500,00, squalifica calciatore LANZILLOTTO Paolo (6 gg) di

cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 10 Dicembre 2009 del Comitato Regionale

Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che il ricorso proposto dalla società F.C. OTRANTO avverso le decisioni del Giudice Sportivo è

stato inoltrato a mezzo raccomandata A.R. n. 13674359567-2 il 21 dicembre 2009, quindi oltre il settimo

giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale 32 del 10 dicembre 2009, ai sensi

dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva

D E L I B E R A

dichiararsi inammissibile il ricorso della Società F.C. OTRANTO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa

sul conto della Stessa.

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