COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 7 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 7 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Gara: F.C. OTRANTO - A.C.D. OLIMPICA SURANO del 6 Dicembre 2009. (Reclamo della F.C.
OTRANTO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per
squalifica campo 3 gg a porte chiuse, ammenda € 500,00, squalifica calciatore LANZILLOTTO Paolo (6 gg) di
cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 10 Dicembre 2009 del Comitato Regionale
Puglia).
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- esperite indagini;
- rilevato che il ricorso proposto dalla società F.C. OTRANTO avverso le decisioni del Giudice Sportivo è
stato inoltrato a mezzo raccomandata A.R. n. 13674359567-2 il 21 dicembre 2009, quindi oltre il settimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale 32 del 10 dicembre 2009, ai sensi
dell’art. 46 punto 4 del Codice di Giustizia Sportiva
D E L I B E R A
dichiararsi inammissibile il ricorso della Società F.C. OTRANTO e, per l’effetto, addebitarsi la relativa tassa
sul conto della Stessa.