COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 - A.C. BARINSIEME del 22 Novembre 2009. (Reclamo della società
A.S.D. DON UVA CALCIO 1971 in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a
carico del calciatore ABASCIA VINCENZO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 29 del 26
Novembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
l’istruttoria espletata ha confermato l’atto violento commesso e contestato al calciatore ABASCIA VINCENZO,
atteso che la circostanza è stata confermata non solo dal direttore di gara quanto da un altro arbitro presente
sul posto.
Tuttavia la sanzione comminata dal Primo Giudice può essere lievemente ridotta in considerazione del danno
lieve riportato dalla persona che subì l’atto violento dal sig. ABASCIA.
Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del reclamo ritualmente proposto
DELIBERA
- ridursi la sanzione comminata al calciatore ABASCIA VINCENZO al 2 Marzo 2010;
- non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.