COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES

Gara: U.S.D. CRISPIANO - A.S.D. GIOVENTU MARTINA del 12 Dicembre 2009. (Reclamo della U.S.D.

CRISPIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del calciatore

NITTOSO Giulio di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 17 Dicembre 2009 del

Comitato Regionale Puglia).

- Esaminati gli atti ufficiali;

- letto il reclamo a margine citato;

- esperite indagini;

- rilevato che gli elementi di prova richiesti a discarico della reclamante (sia perché non sono acquisibili

documenti da parte di terzi estranei alla struttura federale, sia perché la richiesta di comparizione del

calciatore NITTOSO Giulio risulta formulata non già dal medesimo calciatore ma dalla società reclamante).

- ritenuto che il comportamento particolarmente violento del calciatore NITTOSO Giulio è stato

adeguatamente punito dal primo giudice con la sanzione della squalifica fino al 30/6/2011 che va confermata

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società U.S.D. CRISPIANO, per l’effetto, addebitare sul conto della

società la relativa tassa.

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