COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - A.S. ROBUR OSTUNI del 13 Dicembre 2009. (Reclamo della A.S.

ROBUR OSTUNI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società

per il risultato della gara, penalizzazione di n. 1 punto in classifica e squalifica calciatore CIRACI Francesco di cui

alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 17 Dicembre 2009 della Delegazione Provinciale di

Brindisi).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  udito il rappresentante della ricorrente;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  rilevato che il comportamento gravemente irriguardoso e violento del calciatore CIRACI Francesco è risultato

adeguatamente punito dal primo giudice la cui sanzione della squalifica non merita modifica perché condivisa

da questa Commissione Disciplinare Territoriale;

-  ritenuto che, nonostante le attenuanti avanzate dalla società reclamante che questa Commissione

Disciplinare Territoriale condivide, resta pur sempre provata la rissa alla quale hanno partecipato calciatori

della società A.S. ROBUR OSTUNI tanto da impedire all’arbitro la prosecuzione della gara, legittimamente

adottate;

-  considerato tuttavia che, mentre va confermata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di

0 - 3 inflitta dal primo giudice, va invece revocata la penalizzazione di n. 1 punto in classifica in applicazione

delle ricorrenti attenuanti di cui innanzi è cenno

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  revocarsi la penalizzazione di n. 1 punto in classifica inflitta alla società A.S.D. ROBUR OSTUNI, confermarsi

nel resto le impugnate decisioni;

-  non addebitare la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.

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