COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI
Gara: A.S.D. APRICENA - A.S.D. DON BOSCO del 9 Gennaio 2010. (Reclamo della società A.S.D. DON
BOSCO in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore
TOMA FABIO, di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 23 del 14 Gennaio 2010 della
Delegazione Provinciale di Foggia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
rilevato che dall’istruttoria espletata si è avuta la conferma dell’infrazione addebitata al calciatore TOMA
FABIO;
che, tuttavia, la sanzione si appalesa meritevole di una lieve riduzione per meglio adeguarla alla entità
dell’infrazione contestata;
che va altresi sottolineata, ai fini della stessa sanzione, la qualifica di capitano del calciatore in questione.
Tutto ciò premesso e ritenuto, in parziale accoglimento del ricorso ritualmente proposto
DELIBERA
1) ridursi la sanzione inflitta dal primo Giudice a TRE giornate effettive di gara;
2) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.