COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 42 del 11 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Gara: A.S.D. FORTIS TRANI - A.S.D. LIBERTY del 6 Gennaio 2010. (Reclamo della A.S.D. FORTIS

TRANI in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per

ammenda di € 1000,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 14 Gennaio 2010 del

Comitato Regionale Puglia).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  nell’assenza della società reclamante, benché regolarmente convocata;

-  sentito l’assistente dell’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  rilevato che quanto dedotto dalla reclamante non ha trovato conferma negli atti ufficiali dal momento che la

persona non meglio identificata che ha assunto nei confronti dell’assistente un comportamento

antisportivo, non è stata individuata ed in ogni caso non rientrante fra le persone non identificate dall’arbitro

e non aventi titolo per sostare dinanzi allo spogliatoio dell’arbitro, per cui va confermata la sanzione

dell’ammenda inflitta dal primo giudice

P.Q.M.

D E L I B E R A

respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. FORTIS TRANI e, per l’effetto, addebitare sul conto della

stessa la relativa tassa.

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